VIA e studio di impatto ambientale: obbligo di descrivere le alternative ragionevoli e l’opzione zero (TAR Sardegna n. 539 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione d’impatto ambientale non è una mera verifica tecnica di astratta compatibilità, ma un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera. Lo studio di impatto ambientale deve contenere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta. La mancata descrizione delle alternative preclude all’Amministrazione di esprimersi compiutamente, anche in ordine all’opzione zero. La circostanza che un’opera incida su un’area non direttamente vincolata non è dirimente, ove il parere negativo sia motivato con riferimento all’impatto su aree e paesaggi pacificamente protetti dal vincolo. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali in materia di VIA è limitato ai vizi di abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità, senza possibilità di sostituzione della propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha impugnato il decreto interministeriale che, all’esito del procedimento di VIA, aveva espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di dragaggio dei fondali del porto di Olbia, limitatamente alle parti riferite alla realizzazione delle vasche di colmata nord nello specchio acqueo prospiciente il Pontile Ex Palmera. Il giudizio negativo, espresso su conforme parere del Ministero della Cultura, era fondato sull’impatto paesaggistico dell’opera, ritenuta una rilevante artificializzazione della linea di costa su un litorale tutelato.
La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il mancato esame dell’opzione zero nell’istruttoria procedimentale, ritenendo la realizzazione delle vasche indispensabile per lo stoccaggio del materiale di dragaggio, e ha contestato la ricomprensione dell’area nel vincolo paesaggistico di cui al D.M. 30 novembre 1965.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel ricostruire il quadro normativo, ha ribadito che la VIA si sostanzia in un giudizio di comparazione tra interessi pubblici contrapposti, connotato da un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, il cui sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di vizi rilevabili ictu oculi, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto dirimente il rilievo per cui la ricorrente non aveva fornito, nello studio di impatto ambientale, alcuna localizzazione alternativa per le vasche di colmata, né aveva dimostrato la loro insussistenza. Tale carenza ha precluso alle Amministrazioni competenti di esprimersi sulle alternative ragionevoli, inclusa l’opzione zero. Il TAR ha evidenziato che, se lo scopo era lo stoccaggio del materiale dragato, il proponente avrebbe dovuto elaborare soluzioni alternative; se invece lo scopo era la realizzazione di un nuovo banchinamento, le vasche perdevano rilevanza rispetto al più ampio progetto di dragaggio. La generica affermazione della funzionalità delle vasche non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’insussistenza di alternative.
In relazione alla dedotta sottostima della percentuale di materiale da stoccare nelle vasche, il Collegio ha ritenuto il profilo non condizionante, essendo il parere negativo fondato sull’impatto delle opere sui beni culturali e paesaggistici tutelati e sulla mancata previsione di soluzioni localizzative alternative.
Quanto al secondo e terzo motivo, il TAR ha preso atto che la ricorrente, e anche la Regione, avevano sostenuto che le vasche sarebbero state realizzate in area demaniale esclusa dal vincolo. Tuttavia, tale circostanza non è stata ritenuta dirimente, in quanto il parere negativo è risultato ampiamente motivato con riferimento all’impatto dell’opera su tutte le aree e i paesaggi pacificamente protetti dal vincolo, in termini di percezione visiva e di modifica della morfologia della linea di costa. Su tali aspetti, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione è stata ritenuta esente da vizi, essendo stata motivata dall’esigenza di tutela del paesaggio dagli effetti pregiudizievoli dell’opera proposta, a prescindere dalla diretta ricaduta su area vincolata.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato nel suo complesso, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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