Difformità paesaggistiche e compatibilità con l’autorizzazione originaria (TAR Sardegna n. 535 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di opere in difformità dal progetto autorizzato in ambito paesaggistico legittima il diniego di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, attesa l’autonoma lesività dell’interesse alla tutela del paesaggio. L’accertata rimozione di uno dei manufatti abusivi determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a quel profilo; la presenza di specie arboree esotiche di notevole altezza, ancorché collocate in vaso e non piantumate, costituisce difformità paesaggisticamente rilevante, senza che rilevi l’eventuale presenza delle stesse specie nelle zone limitrofe.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, relativo a difformità dal progetto di sistemazione di un’area di pertinenza di un locale commerciale. Le contestazioni riguardavano la realizzazione di una piattaforma di ampliamento dell’attività e la piantumazione di palme della specie washingtonia in luogo delle essenze di macchia mediterranea previste dall’autorizzazione originaria.
Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti consequenziali e l’improcedibilità con riferimento alla pedana in legno, rimossa in ottemperanza all’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di improcedibilità limitatamente alla pedana in legno, ritenendo che la verificata ottemperanza all’ordinanza di demolizione avesse fatto venir meno l’interesse ad agire su quel profilo del diniego. L’autonoma lesività degli atti successivi non impedisce comunque la valutazione nel merito della domanda.
Nel merito, il collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla piantumazione, evidenziando come il progetto autorizzato prevedesse espressamente essenze di macchia mediterranea e come la relazione paesaggistica ne motivasse la funzione di tutela dell’habitat naturale e del paesaggio circostante. La sostituzione con palme esotiche di notevole altezza costituisce difformità sostanziale, poiché altera la ragione stessa della riqualificazione ambientale che aveva giustificato l’autorizzazione.
La circostanza che le palme fossero collocate in vaso, senza contatto col suolo, è stata ritenuta ininfluente, attesa la capacità di raggiungere grandi altezze e la conseguente incompatibilità con le esigenze di tutela del paesaggio circostante, caratterizzato da arbusti della macchia mediterranea.
Quanto all’argomento della presenza delle medesime specie nelle zone limitrofe, il TAR ha precisato che la palma washingtoniana non è autoctona del territorio e che la sua piantumazione può essere legittimamente regolamentata dall’amministrazione, rendendo irrilevante l’eventuale diffusione delle stesse specie nell’area.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.