La ricusazione del commissario non sospende il concorso (TAR Sardegna n. 523 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, i componenti delle commissioni giudicatrici hanno l’obbligo di astensione solo in presenza di una delle cause di incompatibilità tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di estensione analogica. La pendenza di un ricorso giurisdizionale proposto da un candidato avverso gli atti di una precedente procedura concorsuale, cui abbia partecipato quale commissario un componente della nuova commissione, non integra la fattispecie della “causa pendente” di cui all’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., qualora il gravame sia diretto esclusivamente contro l’amministrazione e non contenga pretese personali nei confronti del commissario. La mera proposizione dell’istanza di ricusazione non determina l’automatica sospensione della procedura concorsuale, né la nullità degli atti preparatori medio tempore compiuti dalla commissione, in assenza di una espressa clausola sospensiva nella lex specialis o di una norma primaria che la imponga.
Il Fatto
Un professore associato partecipava a una procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario bandita dall’Università. Prima dell’insediamento della commissione, il candidato presentava istanza di ricusazione nei confronti di un commissario, deducendo la sussistenza di una “lite pendente” ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., in ragione della pendenza di un ricorso proposto dal medesimo candidato avverso gli atti di una precedente procedura concorsuale cui quel commissario aveva partecipato.
Il Rettore rigettava l’istanza con nota del 12.01.2024. Nel frattempo la commissione si insediava e, in data 21.12.2023, attribuiva i pesi e sub-pesi ai criteri di valutazione. All’esito della procedura comparativa, il candidato odierno ricorrente conseguiva 62,9 punti su 100, mentre il controinteressato otteneva 96,6 punti, venendo individuato come candidato qualificato con decreto rettorale di approvazione degli atti. Il candidato non vincitore impugnava gli atti, deducendo la violazione delle norme su astensione e ricusazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla composizione della commissione, richiamando il carattere tassativo delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c., estensibili all’azione amministrativa ma non suscettibili di interpretazione analogica. Ha osservato che la “lite pendente” non era riferibile personalmente al commissario, essendo il ricorso richiamato diretto esclusivamente contro l’amministrazione: per integrare la fattispecie è necessario un rapporto processuale diretto tra il commissario e la parte, non essendo sufficiente la mera impugnazione di precedenti valutazioni concorsuali. Quanto alla grave inimicizia, il Collegio ha precisato che essa deve fondarsi su rapporti personali pregressi, concreti e documentati, indipendenti dall’attività concorsuale, onere probatorio non assolto dal ricorrente.
In merito al secondo motivo, concernente la presunta sospensione automatica della procedura per effetto dell’istanza di ricusazione, il TAR ha escluso che le norme di cui agli artt. 52 e 298 c.p.c. possano essere trasposte nel procedimento amministrativo concorsuale. Ha richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza e recepito dall’art. 18 c.p.a., secondo cui la ricusazione non sospende automaticamente il processo, imponendo semmai al giudice una delibazione sull’ammissibilità dell’istanza per contemperare le esigenze di imparzialità con la neutralizzazione del pericolo di abuso dello strumento.
La Corte ha infine valorizzato il principio di continuità ed efficienza dell’azione amministrativa, escludendo che la mera proposizione dell’istanza possa paralizzare l’intera procedura, soprattutto con riguardo ad atti preparatori, organizzativi e privi di contenuto decisorio, quali l’attribuzione dei pesi ai criteri di valutazione. In assenza di una clausola sospensiva nella lex specialis, le attività compiute medio tempore dalla commissione non risultano illegittime.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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