Ottemperanza per la Carta Elettronica del Docente: il TAR condanna il Ministero e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 512 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione a riconoscere il beneficio della Carta Elettronica del Docente, ove passata in giudicato e non eseguita, può essere portata a esecuzione davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. L’azione di ottemperanza è ammissibile e il ricorso va accolto qualora risulti inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare d’ufficio un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega e potere di ricorrere al pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 1.500,00 per la formazione professionale. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita dall’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, riscontrando la rituale notifica della sentenza, l’intervenuto passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo il beneficio della Carta Elettronica del Docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni per provvedere, con espressa previsione della possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta a euro 400,00, in ragione della natura seriale del contenzioso e della ripetitività dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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