Ottemperanza per la carta elettronica del docente con commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 508 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è strumento idoneo per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato che riconoscono al docente precario il beneficio della carta elettronica, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 convertito in l. n. 30/1997. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. La condanna al pagamento della penalità di mora può essere negata quando sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della carta, la natura seriale del contenzioso e la funzione del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da accreditarsi sulla carta elettronica del docente. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 24 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Non essendo seguito alcun adempimento e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, le Amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel caso di specie, tale termine era decorso senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione alla sentenza, sicché il ricorso è stato accolto, disponendo l’esecuzione della pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Tribunale ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge il limite delle “altre ragioni ostative”. Nel caso concreto, ha ritenuto sussistenti dette ragioni in considerazione della complessità del procedimento di attivazione della carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e dell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo eventuale, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma ridotte a complessivi euro 400,00, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e alla standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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