Ottemperanza per la Carta del docente: il TAR Sardegna accoglie e nomina il commissario ad acta, escludendo l’astreinte (TAR Sardegna n. 506 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Tale nomina non è di per sé ostativa alla richiesta di penalità di mora, che va tuttavia respinta qualora sussistano “altre ragioni ostative” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come la complessità e la serialità del procedimento amministrativo necessario per l’adempimento e la natura del beneficio economico non avente funzione alimentare.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della Carta elettronica del docente. Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda condannando il Ministero a riconoscere la somma di euro 2.500,00 mediante accredito sulla carta, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione, passava in giudicato per mancata impugnazione.
Non essendo seguito alcun adempimento né nel termine ordinario né in quello dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti risultava la rituale notifica della sentenza, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto che l’Amministrazione desse completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni, riconoscendo il beneficio della Carta del docente.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto entro 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrebbe avvalersi, se necessario, dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Pur non ravvisando preclusioni astratte, si è richiamato all’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha valorizzato il limite delle “altre ragioni ostative” all’astreinte nei confronti del debitore pubblico.
Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti (uffici territoriali, società SO.GE.I. e CONSAP), nella sua natura di incentivo eventuale e non di mezzo di sostentamento, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il beneficio. La natura ripetitiva della controversia ha infine giustificato la riduzione delle spese di lite a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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