Antisindacalità e cambio incarico del militare: fissazione merito ai sensi dell’art. 55 c.p.a. (TAR Sardegna n. 68 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, il giudice amministrativo può ritenere che le esigenze cautelari della parte ricorrente siano adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, senza necessità di sospendere l’efficacia degli atti impugnati. L’accoglimento dell’istanza in tali termini, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., non comporta una pronuncia sulla fondatezza del ricorso e demanda alla fase di merito ogni statuizione, comprese le spese di lite.
Il Fatto
Un’associazione sindacale di categoria e un militare della Capitaneria di Porto, ricoprente il ruolo di Capo di 1a Classe e componente del Direttivo Regionale dell’associazione, hanno impugnato il provvedimento di cambio incarico e il conseguente diniego di attivazione della procedura di cui all’art. 1479-bis d.lgs. 66/2010. I ricorrenti hanno dedotto la condotta antisindacale dell’amministrazione, consistita nel demansionamento del militare e in un atteggiamento ostruzionistico allo svolgimento dell’attività sindacale, per l’incompatibilità della nuova turnazione con i ruoli ricoperti in seno all’associazione.
Oltre alla declaratoria di antisindacalità, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione, del diniego e del cambio di incarico. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Sardegna, valutata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto che le esigenze rappresentate dai ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate pur senza disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. La camera di consiglio ha quindi optato per lo strumento previsto dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., che consente di fissare con priorità la trattazione del merito quando le esigenze cautelari siano satisfattive tramite la sollecita definizione del giudizio.
La scelta di non sospendere gli atti non implica alcuna delibazione circa il fumus del ricorso, ma risponde a una valutazione di adeguatezza della misura acceleratoria. Il Tribunale ha infatti demandato alla fase di merito, fissata all’udienza pubblica del 24 giugno 2026, ogni statuizione sulle spese di lite.
Conseguentemente, il provvedimento cautelare è stato accolto nei termini precisati in motivazione, disponendosi la fissazione dell’udienza pubblica di merito e la comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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