Requisiti di ammissione ai concorsi pubblici e discrezionalità dell’amministrazione (TAR Sardegna n. 63 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione, nell’individuare i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, gode di ampia discrezionalità, dovendo selezionare i titoli di studio corrispondenti alla specifica figura professionale ricercata. L’esercizio di tale potere discrezionale è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente nei limiti della irragionevolezza, dell’illogicità, dell’arbitrarietà, del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria o di motivazione. In sede cautelare, ove tali vizi non risultino ravvisabili ad un primo esame, l’istanza di sospensione deve essere respinta, con riserva di approfondimento in sede di merito.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 22 unità di personale da inquadrare nell’Area C, profilo Ufficiali forestali, nonché la comunicazione di esclusione dalla procedura. L’amministrazione aveva rigettato la sua domanda di partecipazione sul rilievo che la laurea triennale posseduta non rientrasse tra i titoli di studio previsti per l’ammissione. La partecipante chiedeva quindi l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, deducendo vizi di legittimità del bando e dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato l’art. 3 del bando, che per il profilo forestale richiedeva espressamente il diploma di laurea in Scienze forestali, ovvero la laurea magistrale o specialistica equiparata, escludendo così la laurea triennale. La scelta operata dall’amministrazione è apparsa, pertanto, coerente con la previsione della lex specialis.
Il Collegio ha quindi richiamato la giurisprudenza consolidata, ivi inclusa la propria precedente pronuncia T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, n. 41/2025, secondo cui l’amministrazione gode di ampia libertà nella definizione dei requisiti di partecipazione, in relazione alle esigenze della figura professionale da reclutare. Tale discrezionalità può essere sindacata solo in presenza di scelte manifestamente irragionevoli, illogiche o arbitrarie.
All’esito della delibazione propria della fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto che le censure formulate non fossero assistite da sufficiente fumus boni iuris, non ravvisandosi i denunciati profili di illegittimità. Ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase e riservando ogni approfondimento alla trattazione del merito della controversia.
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Nota della Redazione
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