Decadenza della concessione per mancata realizzazione del piano di valorizzazione (TAR Sardegna n. 459 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza della concessione per mancata realizzazione del piano di valorizzazione può intervenire solo nel corso del rapporto e non al termine dello stesso, quando l’amministrazione potrà eventualmente decidere di non rinnovare la concessione. Le trattative per l’acquisto del terreno condotte dal concessionario non sono idonee a ingenerare un legittimo affidamento sulla continuazione del rapporto concessorio, attesa la natura non obbligatoria della dismissione per l’amministrazione. Il termine per l’immissione in possesso successivo alla comunicazione del provvedimento di decadenza è ragionevole ai sensi dell’art. 21-quater l. n. 241/1990, considerate le gravi inadempienze e il contraddittorio procedimentale già svolto. È inammissibile per difetto di giurisdizione l’azione di accertamento del silenzio sull’acquisto di un terreno, trattandosi di posizione di diritto soggettivo relativa alla conclusione di un contratto di compravendita, devoluta al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui l’amministrazione aveva dichiarato la decadenza della concessione per uso agricolo di un terreno, per la mancata realizzazione del piano di valorizzazione. La concessione, di durata quindicennale, era stata rilasciata nel 2014, ma nel corso del rapporto l’amministrazione aveva contestato in plurime occasioni l’inadempimento del concessionario, che non aveva realizzato alcuna delle opere previste. Il provvedimento di decadenza veniva adottato nel marzo 2025, dopo un articolato procedimento e la reiezione dell’istanza cautelare. La società ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto e, in via eventuale, l’accertamento del silenzio sull’acquisto del terreno a seguito di trattative intercorse con l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi due motivi di ricorso, ritenendo legittima la decadenza. L’art. 5 della concessione pone a pena di decadenza l’obbligo del concessionario di eseguire i lavori indispensabili per la corretta gestione del terreno secondo il piano di valorizzazione; la mancata attuazione del piano può essere valutata solo in costanza del rapporto e non alla sua scadenza, quando l’amministrazione potrà eventualmente non rinnovare la concessione. Nel caso di specie, l’inadempimento si è protratto per un lungo lasso temporale e le richieste di integrazione del piano si sostanziano in mere istanze modificative di un programma mai attuato. Le circostanze addotte come impeditive (atti vandalici, questioni confinarie, pandemia) non risultano ragionevolmente idonee a giustificare l’inerzia per un periodo così esteso.
Quanto al dedotto legittimo affidamento, il Collegio osserva che le vicende relative all’alienazione del terreno non incidono sulla legittimità della decadenza. L’art. 7 del regolamento per la dismissione dei beni dell’Agenzia configura una mera facoltà dell’amministrazione (“potrà” e non “dovrà” dismettere) e ricollega la cessione alla mera conduzione del fondo, non alla realizzazione di migliorie. Le trattative e le spese sostenute non sono quindi idonee a fondare alcun affidamento sulla prosecuzione del rapporto.
Infondato è anche il terzo motivo, relativo alla pretesa insufficienza del termine per l’immissione in possesso del bene. In base all’art. 21-quater l. n. 241/1990, i provvedimenti efficaci sono eseguiti immediatamente e il termine indicato è ragionevole, considerate le inadempienze e il contraddittorio procedimentale già esperito. La società, peraltro, ha impedito l’accesso ai delegati dell’amministrazione, mantenendo la disponibilità del terreno nonostante il rigetto dell’istanza cautelare.
La domanda di accertamento del silenzio sull’acquisto del terreno è dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: nella specie, la società non lamenta l’inerzia nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, ma l’inerzia nella conclusione di un contratto di compravendita. Il rapporto sottostante involge posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono compensate per la particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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