Ottemperanza per il mancato pagamento della Carta docente: nomina del commissario ad acta dopo il giudicato del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 457 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta accertato che l’amministrazione ha eseguito solo parzialmente una sentenza passata in giudicato, limitandosi alla liquidazione delle spese di lite senza corrispondere il capitale riconosciuto, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari all’esecuzione integrale del giudicato. La mancata ottemperanza si configura quando l’amministrazione debitrice, pur essendo stata sollecitata, non fornisce utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia, rendendo necessario l’intervento sostitutivo. Per le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Un docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Tempio Pausania – Sezione Lavoro, con sentenza divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione, il riconoscimento del diritto al contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito provvedeva alla liquidazione delle spese legali, ma lasciava ineseguita la parte del giudicato relativa al riconoscimento del capitale. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che l’amministrazione aveva eseguito soltanto una parte della prestazione dovuta, ossia le spese di lite, omettendo di corrispondere l’importo principale.
Nel corso della camera di consiglio, la difesa dell’amministrazione aveva dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, ma senza fornire elementi concreti per una risoluzione bonaria della controversia. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere sussistente la mancata ottemperanza e a disporre l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione per l’adempimento.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già operante all’interno dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La pronuncia ha, infine, condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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