Accordo delle parti per la conferma della cautela e fissazione dell’udienza di merito (TAR Sardegna n. 60 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione può essere accolta anche in assenza di una specifica valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, quando tutte le parti costituite manifestino il loro consenso alla conferma degli effetti del decreto cautelare monocratico. In tal caso, il Tribunale Amministrativo Regionale, nell’esercizio dei suoi poteri, dispone la sospensione degli atti impugnati e fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della complessità della fattispecie.
Il Fatto
La società Mandala Ambiente s.r.l. ha proposto ricorso, con domanda cautelare, avverso la determinazione con cui la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha aggiudicato alla Tecnologie Ambientali s.r.l. una gara per l’affidamento del servizio di conduzione di un impianto di discarica. Successivamente, con motivi aggiunti, ha impugnato anche la determinazione del Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro che ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio.
La ricorrente ha contestato la legittimità della procedura di gara e dell’aggiudicazione, chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Si sono costituiti in giudizio la Centrale Unica di Committenza, la società aggiudicataria e il Consorzio Industriale, mentre il Comune di Carlantino non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, all’esito della camera di consiglio, ha rilevato che tutte le parti avevano manifestato il consenso alla conferma degli effetti del decreto cautelare monocratico, già adottato in data 11 febbraio 2026. Tale circostanza ha determinato l’accoglimento dell’istanza cautelare, senza necessità di una compiuta delibazione dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm.
Il Collegio ha quindi disposto la sospensione degli atti impugnati, comprensivi della determinazione di aggiudicazione e degli atti connessi, nonché dei provvedimenti oggetto di motivi aggiunti. La decisione si fonda sulla volontà delle parti di evitare un’ulteriore fase cautelare, demandando alla trattazione di merito la definizione della controversia.
Inoltre, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito e ha compensato le spese della fase cautelare, considerata la complessità della fattispecie e la natura consensuale della decisione.
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Nota della Redazione
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