Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro per la carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 419 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente, ove non impugnata, passa in giudicato e costituisce titolo per il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e assegna all’Amministrazione un nuovo termine per eseguire, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2019-2020 al 2024-2025. La sentenza, notificata in data 18 febbraio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, deducendo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che risultava inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La domanda è stata ritenuta fondata. Il Collegio ha disposto che il Ministero dia piena esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario dovrà operare entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avvalendosi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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