Il giudicato di cognizione deve essere interpretato nel suo esatto contenuto, senza estenderlo a diritti non riconosciuti (TAR Sardegna n. 381 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto a conseguire l’esecuzione del giudicato di cognizione e il suo ambito è delimitato dal contenuto dispositivo della sentenza da eseguire. Il ricorrente non può, in tale sede, pretendere la soddisfazione di utilità non riconosciute dal titolo esecutivo giurisdizionale, né invocare l’esecuzione di una statuizione diversa da quella effettivamente pronunciata. L’eventuale infondatezza del ricorso per ottemperanza, per intervenuta integrale esecuzione del dictum di cognizione, può essere dichiarata con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., con compensazione delle spese per giusti motivi.
Il Fatto
Un gruppo di militari ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sardegna n. 241/2024, confermata dal Consiglio di Stato, con cui il Ministero della Difesa era stato condannato a corrispondere loro un’indennità. I ricorrenti hanno sostenuto che l’Amministrazione non avesse dato piena esecuzione al dictum, essendo rimasta dovuta l’indennità di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 163/2002, relativa al “Trattamento economico di trasferimento”. Il Ministero si è costituito in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ravvisato l’infondatezza del ricorso, previo esame del contenuto della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione. Ha rilevato che la sentenza n. 241/2024 aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti esclusivamente l’indennità mensile di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
La Corte ha invece chiarito che l’indennità richiamata dai ricorrenti, disciplinata dall’art. 8 del d.P.R. n. 163/2002, è un emolumento distinto e non riconosciuto dal giudicato. Tale norma contempla, al comma 5, un’indennità in un’unica soluzione di euro 1.500,00 per il personale con famiglia a carico, trasferito d’autorità, che non fruisca dell’alloggio di servizio, nonché il rimborso del canone di locazione o altre provvidenze connesse al trasferimento.
Poiché non era contestato che il Ministero avesse già interamente corrisposto agli interessati gli importi dovuti a titolo dell’indennità di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, il giudicato di cognizione risultava integralmente eseguito.
In ragione della natura della controversia e della complessità interpretativa, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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