Ottemperanza per il giudicato sulla Carta del docente: nomina del commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione (TAR Sardegna n. 361 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, del giudicato che riconosce al docente di ruolo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, anche quando le spese di lite siano state liquidate, legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia, nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti necessari all’esecuzione, individuandolo in un dirigente dell’amministrazione stessa. L’attività commissariale, se affidata a un dipendente già inserito nella struttura dell’ente debitore, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione inottemperante.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, aveva accolto la domanda di un docente volta al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza, non impugnata nei termini, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
A fronte della mancata esecuzione spontanea del provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’amministrazione, nel corso del giudizio, aveva provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore della ricorrente, realizzando solo una parziale ottemperanza. Il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale era invece rimasto ineseguito.
Nonostante la difesa dell’amministrazione avesse dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non erano state fornite utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Tale circostanza ha integrato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., quale strumento per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Poiché l’incarico è stato affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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