Fascia di rispetto dei beni culturali e aree idonee agrivoltaiche (TAR Sardegna n. 335 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato all’esito di un procedimento di secondo grado, successivo all’annullamento in autotutela del titolo originario, non costituisce esercizio del potere di autotutela, ma provvedimento conclusivo di riesame dell’istanza autorizzatoria. Il ricorso avverso un provvedimento che abbia esaurito i propri effetti giuridici, in assenza di domanda risarcitoria, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 ha carattere eccezionale e non consente all’Amministrazione alcuna valutazione differenziata quando sia rilevata la violazione della fascia di rispetto di 500 metri dai beni tutelati ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento n. 87/2024 con cui il Responsabile del SUAPE aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di impianti agrivoltaici su coperture di serre, dopo aver già disposto, con determinazione n. 27/2024 non impugnata, l’annullamento in autotutela del titolo favorevole n. 66/2024. Il diniego si fondava sulle misure di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 5/2024 e sul parere negativo della Soprintendenza, che aveva rilevato la ricaduta dell’area nella fascia di rispetto di 500 metri dal Nuraghe Pulpazos, bene culturale sottoposto a vincolo indiretto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, osservando che il titolo autorizzativo era già stato annullato con la determinazione n. 27/2024 e che il provvedimento n. 87/2024 costituiva l’esito del riesame dell’istanza, non un esercizio del potere di autotutela. L’interesse al ricorso è stato comunque riconosciuto in relazione alle ragioni ostative opposte alla realizzazione dell’impianto.
Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile: le misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 avevano esaurito i propri effetti per effetto della successiva abrogazione ad opera della legge regionale n. 20/2024, sicché il provvedimento impugnato non era più sorretto da un attuale interesse alla pronuncia caducatoria su tale profilo, anche in considerazione del carattere plurimotivato del diniego.
Quanto al quarto motivo, il TAR ha escluso che l’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 potesse essere interpretato in senso tale da consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici nella fascia di rispetto dei beni tutelati. La norma, nel testo applicabile ratione temporis, individua come aree idonee quelle non ricomprese nella fascia di 500 metri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, senza che l’Amministrazione possa compiere valutazioni differenziate. Il Collegio ha infine escluso l’ingresso nel giudizio del sopravvenuto d.lgs. n. 175/2025, non potendo costituire parametro interpretativo del precedente dettato normativo di carattere eccezionale.
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Nota della Redazione
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