Obbligo di provvedere sulla VIA entro novanta giorni e rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria (TAR Sardegna n. 312 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, quando i termini procedimentali, qualificati come perentori dal comma 7 della stessa disposizione, risultino infruttuosamente decorsi. Il criterio di priorità introdotto dall’art. 8 cod. proc. amb. per i progetti PNIEC non prioritari non dequota la vincolatività dei termini di conclusione del procedimento, ma conforma la tecnica di tutela giurisdizionale: l’amministrazione è condannata a provvedere entro un termine, pur restando il progetto inserito nel sistema delle quote di trattazione predeterminato ex lege. La violazione dei termini di cui all’art. 25, comma 2 bis, comporta ex lege il rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati, quale indennizzo automatico per il ritardo procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, presentava in data 11.07.2024 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di avvio del procedimento di VIA per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 56,87 MW, da realizzarsi nel Comune di Guspini, in area classificata come “idonea” ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021. Il Ministero, ritenuta procedibile l’istanza, avviava la fase di consultazione pubblica. Decorsi infruttuosamente tutti i termini di legge senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema di provvedimento e senza che i Ministeri competenti adottassero il provvedimento conclusivo, la società proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo la condanna delle amministrazioni a provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente accertato che i termini procedimentali per la conclusione della VIA, regolati dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, erano interamente decorsi, non essendo stato adottato né lo schema di provvedimento da parte della Commissione, né il provvedimento finale previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Il Tribunale, richiamando la costante giurisprudenza della Sezione e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6503 del 22.07.2025, ha escluso che la disciplina speciale del PNIEC e le novità del d.l. n. 153/2024, relative alla calendarizzazione prioritaria dei procedimenti, abbiano determinato una dequotazione della natura perentoria dei termini di conclusione del procedimento di VIA.
Secondo il Collegio, il criterio di priorità di cui all’art. 8 cod. proc. amb. assume mera rilevanza interna per l’organizzazione degli uffici e non può derogare la disciplina legale dei termini procedimentali. Richiamando l’insegnamento del Consiglio di Stato, il TAR ha tuttavia individuato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse del privato alla definizione del procedimento e l’esigenza di un’efficace transizione energetica: la condanna dell’amministrazione a provvedere è stata modulata, sì da garantire che il progetto della ricorrente resti inserito nel sistema di quote di trattazione e sia valutato in priorità rispetto ai soli procedimenti di analoga natura, nell’ambito delle sedute già calendarizzate o in una seduta straordinaria.
Il TAR ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio e condannato il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura a concludere il procedimento entro novanta giorni, con obbligo per il primo di dare evidenza dei criteri organizzativi adottati e con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. In accoglimento della domanda accessoria, il Collegio ha riconosciuto il diritto della società al rimborso della somma di euro 9.447,68, pari al 50% dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, configurando la norma come ipotesi specifica di indennizzo da ritardo procedimentale. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della novità della questione e del peculiare contesto operativo delle amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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