Il divieto di eseguire ulteriori opere su immobili abusivi in pendenza di istanza di condono (TAR Sardegna n. 310 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di condono edilizio non autorizza l’interessato a completare, trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, che fino all’eventuale rilascio del titolo restano comunque abusivi. La realizzazione di opere ulteriori su un immobile abusivo, in pendenza dell’istanza di sanatoria, è vietata a prescindere dalla qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, e anche ove non comporti aumento di volumetria. Tale circostanza determina l’impossibilità di rilasciare il condono, configurandosi come ragione ostativa autonoma rispetto alla sussistenza di una radicale trasformazione dell’opera. L’amministrazione è tenuta a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il diniego definitivo opposto dal Comune alla loro istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32, commi 26 e ss., d.l. n. 269 del 2003, per un’unità immobiliare a destinazione commerciale realizzata senza titolo abilitativo. L’amministrazione resistente fondava il rigetto sulla circostanza che, successivamente alla domanda di sanatoria, erano state eseguite ulteriori opere abusive, consistenti nella sostituzione della copertura originaria in legno e lamiera con un solaio in muratura realizzato ad altezza maggiore. I ricorrenti contestavano l’assunto dell’aumento di volumetria e deducevano plurimi vizi di motivazione e di istruttoria, oltre alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto l’infondatezza del ricorso sulla base di un principio assorbente: la realizzazione di opere ulteriori su un immobile abusivo non ancora condonato è di per sé ostativa al rilascio della sanatoria. Richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, il TAR ha affermato che gli interventi successivi su manufatti abusivi, quand’anche riconducibili a categorie di intervento lievi, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale e non possono essere ammessi fino al momento dell’eventuale condono. La giurisprudenza citata ha chiarito che il divieto opera anche per opere che riducono la volumetria, come le demolizioni, e che non rileva la qualificazione dell’intervento come mera manutenzione straordinaria o risanamento conservativo.
Il passaggio da una copertura leggera in listelli di legno e lamiera a un solaio in muratura è stato valutato come modifica essenziale della struttura dell’immobile, tale da alterare la situazione di fatto rappresentata nell’istanza di condono. L’eventuale minima variazione di altezza, dedotta dai ricorrenti, è stata ritenuta comunque rilevante, trattandosi di immobile abusivo con procedura di sanatoria ancora in itinere. La Corte ha inoltre valorizzato la fede privilegiata del verbale di sopralluogo redatto dagli agenti accertatori ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., opponibile fino a querela di falso.
Quanto al vizio procedimentale, il TAR ha rilevato che la seconda comunicazione dei motivi ostativi, inviata nel 2023, individuava chiaramente le opere abusive ulteriori, consentendo l’integrale esercizio del diritto di partecipazione. In ogni caso, l’eventuale omissione del preavviso di rigetto non avrebbe inficiato la validità del diniego, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non potendo l’amministrazione emanare un provvedimento diverso da quello adottato.
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Nota della Redazione
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