Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 299 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione a un giudicato che riconosca un diritto patrimoniale del ricorrente, qualora l’amministrazione non provveda spontaneamente all’esecuzione, legittima il Tribunale amministrativo a nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento. Il termine assegnato per l’esecuzione decorre dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Nel caso di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati in ricorso, per un importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
Non avendo l’amministrazione provveduto all’integrale esecuzione del dictum giudiziale, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti sostitutivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato che l’amministrazione aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, mentre il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale era rimasto ineseguito. La dichiarazione della difesa dell’amministrazione di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria, ha confermato l’inottemperanza.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di accogliere l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio.
Rilevando che le funzioni commissariali erano affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Ha, infine, condannato l’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.