Ottemperanza per Carta docente: nomina commissario ad acta dopo giudicato (TAR Sardegna n. 293 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non abbia integralmente eseguito una sentenza passata in giudicato, limitandosi a liquidare le sole spese di lite, espone il proprio inadempimento alla declaratoria di mancata ottemperanza. A fronte di tale inadempienza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’obbligo di pagamento, assegnando un termine perentorio di sessanta giorni. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice non danno luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di 3.000 euro oltre interessi. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione. L’Amministrazione, tuttavia, aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguito il pagamento del capitale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva parzialmente ottemperato alla sentenza limitandosi alla liquidazione delle spese legali, mentre il giudicato sul riconoscimento del capitale era rimasto integralmente ineseguito. In udienza, la difesa dell’Amministrazione aveva dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza tuttavia fornire elementi utili per una risoluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha pertanto ritenuto sussistente l’inadempimento e ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il TAR ha escluso la liquidazione di compensi per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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