È inammissibile il ricorso contro la mera nota ricognitiva di un inadempimento (TAR Sardegna n. 243 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di lesività e per tardività, il ricorso proposto avverso una nota comunale che si limiti a constatare uno stato di fatto — quale la mancata presentazione di istanze di sanatoria — senza apportare alcuna modificazione alla sfera giuridica del destinatario. La mera comunicazione, priva di contenuto provvedimentale e di autonoma capacità lesiva, non è idonea a produrre effetti vincolanti esterni, sicché le censure di illegittimità si appuntano su un atto meramente ricognitivo e preparatorio, interno al procedimento di verifica. La fonte dei pregiudizi lamentati va individuata nell’atto precettivo originario, che impone obblighi di sanatoria e di presentazione di richieste autorizzative; la mancata tempestiva impugnazione di quest’ultimo determina acquiescenza e preclude ogni successiva contestazione. L’interesse ad agire postula un concreto substrato lesivo, non ravvisabile in un aggravio sanzionatorio astratto e meramente potenziale.
Il Fatto
Il Consorzio Cala del Faro impugnava la nota del 5 marzo 2021 con cui il dirigente del Comune di Arzachena segnalava la mancata presentazione di istanze di regolarizzazione di opere difformi dal piano di lottizzazione approvato nel 1977: un accertamento di conformità per un depuratore, il ripristino del parcheggio PK5 e la richiesta di titoli abilitativi per stradelli su area privata. Il Consorzio contestava l’imputabilità degli obblighi, la validità del collaudo del 1995 e la prescrizione degli obblighi convenzionali.
Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; il Consorzio, in una successiva memoria, prospettava la cessazione della materia del contendere, essendo la questione già decisa da precedenti sentenze passate in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso inammissibile, poiché la nota impugnata si qualificava come mera comunicazione priva di contenuto provvedimentale e di autonoma capacità lesiva. Tale atto si limitava a constatare uno stato di fatto, senza irrogare sanzioni né modificare la sfera giuridica del destinatario.
La vera fonte dei pregiudizi risiedeva nella nota comunale del 6 novembre 2020, imponeva obblighi di sanatoria e presentazione di richieste autorizzative. La mancata impugnazione tempestiva di quest’ultimo atto precludeva ogni censura rivolta contro la nota successiva, che ne costituiva un mero richiamo, per manifesta tardività.
Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza dell’interesse ad agire, mancando un concreto substrato lesivo: non era stato adottato alcun provvedimento punitivo e la nota si limitava a descrivere un inadempimento senza conseguenze giuridiche immediate. Le censure si appuntavano su un atto meramente ricognitivo e preparatorio, non idoneo a produrre effetti vincolanti esterni.
In considerazione della complessiva dinamica procedimentale, il TAR ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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