Carenza di periculum in mora nell’affidamento provvisorio di impianto sportivo (TAR Sardegna n. 35 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso un provvedimento di affidamento provvisorio della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere respinta quando risulti carente il requisito del periculum in mora. È onere del ricorrente dimostrare che l’esecuzione dell’atto impugnato possa cagionargli un danno grave e irreparabile, tale da giustificare l’intervento cautelare del giudice. Non integra il requisito del periculum la mera prospettazione di un interesse sostanziale a ottenere un maggiore accesso all’impianto, profilo non direttamente ricollegabile agli atti impugnati e comunque non assistito da alcuna prova di un pregiudizio attuale e irreversibile.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti con cui il Comune aveva disposto l’affidamento in via provvisoria della conduzione tecnica e della custodia di un campo da rugby comunale a favore di un’altra associazione sportiva, nelle more dell’indizione di una procedura aperta per la gestione dell’impianto. La ricorrente ha impugnato altresì il regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di concessione in uso stagionale dell’impianto medesimo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto l’istanza cautelare carente, quanto meno, sotto il profilo del periculum in mora, rilevando che la ricorrente, pur avendo impugnato gli atti di affidamento, non aveva richiesto di subentrare direttamente nella gestione dell’impianto sportivo. Dalla complessiva esposizione delle censure è emerso, infatti, che l’interesse sostanziale della ricorrente era piuttosto quello di ottenere dalla controinteressata un maggiore accesso al campo da rugby, in termini quantitativi e qualitativi.
Il Collegio ha evidenziato che tale profilo non è direttamente ricollegabile agli atti impugnati e che, comunque, non emergeva alcun pericolo di danno grave e irreparabile, considerato che la ricorrente già disponeva di un altro campo da rugby nella vicina località, presso il quale disputava regolarmente il campionato di serie C. La disponibilità di un impianto alternativo idoneo allo svolgimento dell’attività agonistica ha pertanto escluso la sussistenza del requisito cautelare.
Il Tribunale ha, conseguentemente, respinto l’istanza cautelare, disponendo l’integrale compensazione delle spese relative alla fase cautelare del giudizio, in considerazione della natura delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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