Annullamento in autotutela della DUA per cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante (TAR Sardegna n. 177 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso il passaggio da una categoria funzionale a un’altra, come quello da direzionale a residenziale, con la conseguenza che non può essere utilizzata la DUA per denunciare un intervento privo di rilevanza urbanistica. Il termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela sul titolo formatosi in via automatica decorre dal momento in cui l’Amministrazione si avvede della non corretta attestazione resa in sede di autocertificazione, non essendosi consolidato il titolo per difetto dei presupposti. L’onere motivazionale del provvedimento di annullamento d’ufficio è soddisfatto dal richiamo alle disposizioni urbanistiche violate, che integrano le ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare destinata a ufficio all’interno del complesso “Corte Santa Maria” in Sassari, intendeva modificare la destinazione in residenziale, chiedendo un parere di prefattibilità al Comune. In riscontro, il tecnico comunale aveva suggerito l’utilizzo del modello di DUA per cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, ritenendo l’intervento urbanisticamente non rilevante. La DUA veniva quindi presentata e archiviata con esito positivo.
Il Comune, tuttavia, dopo aver comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ricevuto le osservazioni, annullava in autotutela il titolo formatosi, rilevando il contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano di Utilizzo approvato nel 1993 per la zona in cui ricadeva l’immobile, che escludeva la destinazione residenziale. Avverso tale provvedimento il ricorrente deduceva violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, decorso del termine ragionevole, disparità di trattamento, contraddittorietà tra atti e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento di autotutela. Il riferimento alle norme urbanistiche violate – l’art. 24 delle NTA del PRG e l’art. 27 delle NTA del PUC, che per le sottozone B4 richiamano il piano attuativo del 1993 – integra le ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, in linea con i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2017. Non è necessaria una motivazione aggiuntiva sul punto, essendo il ripristino della legalità violata sufficientemente supportato dalla puntuale indicazione delle norme disapplicate.
Quanto al termine ragionevole, il Collegio ha valorizzato la circostanza che il titolo si era formato in ragione di una non corretta dichiarazione resa in sede di autocertificazione, laddove il ricorrente aveva attestato l’assenza di rilevanza urbanistica dell’intervento. In tal caso, richiamando il precedente di questo Tribunale (sentenza n. 402 del 2022), il termine per l’annullamento decorre da quando l’Amministrazione si è avveduta della non corretta affermazione, non potendosi ritenere consolidato il titolo per difetto dei presupposti. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva documentato di aver effettuato spese o assunto obblighi contrattuali in ragione del cambio d’uso.
Esclusa la disparità di trattamento, il Collegio ha accertato che il Comune non aveva mai autorizzato cambi di destinazione da ufficio a residenza nello stabile: l’unica ipotesi di residenze universitarie era stata autorizzata con specifica concessione edilizia in variante del 2004, proprio perché necessitava di un titolo diverso dalla DUA. La contraddittorietà tra atti è stata infine esclusa, qualificando il parere di prefattibilità come un semplice scambio di e-mail e rilevando che la stessa comunicazione del tecnico comunale rinviava all’art. 11 della L.R. n. 23 del 1985, che qualifica il passaggio da direzionale a residenziale come mutamento urbanisticamente rilevante.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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