Revoca dell’aggiudicazione provvisoria e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna n. 164 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalla parte resistente, determina una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tale evenienza, che prescinde dall’esame del merito della controversia, comporta l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della sopravvenienza che ha definito il giudizio e della concorde posizione delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria maturata in suo favore nell’ambito di un’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale, nonché le note presupposte relative alla regolarizzazione della posizione debitoria.
Costituitosi il Comune per resistere, all’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 il difensore della parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, chiedendo una pronuncia dichiarativa con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, non contestata dall’Amministrazione resistente, e ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La pronuncia di improcedibilità prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure dedotte, in quanto la sopravvenienza dichiarata ha reso inutile la prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi nella sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio e nella concorde posizione delle parti.
Infine, il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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