Infermità dipendente da causa di servizio: non basta allegare generici disagi lavorativi (TAR Sardegna n. 155 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento di diniego plurimotivato, la parte che ne chiede l’annullamento ha l’onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che lo sorreggono, pena l’inammissibilità dell’azione; qualora uno dei motivi regga al vaglio giurisdizionale, il giudice può arrestarsi, poiché l’atto non sarebbe comunque caducato. La domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, presentata dal dipendente militare, è tempestiva quando l’istanza successiva alla richiesta di regolarizzazione costituisca mera reiterazione di quella già trasmessa entro il termine semestrale di cui all’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001. Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio non è sufficiente la mera possibile valenza patogenetica dell’attività lavorativa, occorrendo l’allegazione di specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non rilevando i disagi e lo stress propri della condizione lavorativa, in particolare in ambito militare.
Il Fatto
Un sottufficiale della Marina Militare, arruolato nel 1991 e impiegato in missioni operative, dopo un malore occorsogli nel 2019 e la diagnosi di disturbo ansioso depressivo persistente, presentava istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. L’istanza veniva respinta dalla Direzione generale della Previdenza militare e della leva, che ne rilevava la tardività e, conformemente al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, escludeva il nesso causale tra la patologia e l’attività di servizio prestata.
Il militare impugnava i provvedimenti, deducendo la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, l’erronea individuazione del termine di decorrenza per la presentazione della domanda e il difetto di motivazione e di istruttoria del parere del Comitato, che non avrebbe considerato gli specifici episodi di servizio indicati come causa dell’infermità.
La Motivazione della Corte
Il Tar Sardegna ha rilevato che il diniego impugnato è strutturalmente plurimotivato, fondandosi su due autonome ragioni: la tardività della domanda e l’assenza del nesso causale. Richiamato l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, il Collegio ha esaminato dapprima il primo motivo, ritenendolo fondato ma solo ad abundantiam.
Quanto alla tempestività, il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla conoscenza dell’infermità. Nelle ipotesi di patologie che incidono progressivamente, il termine decorre dal momento in cui l’interessato abbia acquisito, secondo un criterio di normalità, la percezione della natura, della gravità e del nesso causale della malattia. Tuttavia, la richiesta presentata il 28.12.2020 costituiva una mera reiterazione delle istanze già tempestivamente trasmesse il 17.9.2020 e il 7.10.2020, e ripresentata solo in seguito alle osservazioni dell’Amministrazione del 16.12.2020 su presunte irregolarità. La domanda doveva pertanto ritenersi tempestiva.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondato il secondo motivo. Ha ricordato che l’accertamento del rapporto causale spetta in via esclusiva al Comitato di verifica, il cui giudizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo nei limiti della assenza di motivazione, del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta e della violazione delle regole procedurali. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico, potendo solo verificare la congruità e la sufficienza del giudizio di non dipendenza.
Applicando la regola della normalità causale del “più probabile che non”, il Tar ha osservato che il militare aveva allegato un solo specifico episodio, per il resto limitandosi a formulare un mero rinvio ad altri fatti non contestualizzati. Ha ritenuto, quindi, non irragionevole la valutazione del Comitato che aveva escluso la dipendenza della patologia dal servizio, considerato che nel settore militare un certo coefficiente di stress è immanente al disimpegno delle mansioni e che i disagi ordinari non integrano gli estremi della causa di servizio. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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