Sospensione disciplinare confermata per positivo ai cannabinoidi (TAR Sardegna n. 33 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di scrutinio cautelare l’accertamento della positività a sostanze stupefacenti, basato su un test tossicologico di primo livello e su una controanalisi di conferma che attesti una concentrazione del metabolita superiore alla soglia normativa, non è agevolmente confutabile da allegazioni difensive prive di riscontri documentali. La sospensione disciplinare dall’impiego disposta ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 nei confronti del militare trovato positivo ai cannabinoidi resiste alla prognosi di fondatezza del ricorso tipica della fase cautelare, ove non emergano elementi prima facie idonei a infirmare l’esito delle analisi.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un Reggimento, impugnava il decreto con cui il Ministero della Difesa aveva disposto nei suoi confronti la sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi, ai sensi degli artt. 885, 1357, lettera e), e 1379, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un procedimento disciplinare avviato in seguito all’esito positivo agli esami per il conseguimento della patente militare di guida, nel corso dei quali l’interessato era risultato positivo ai cannabinoidi.
Avverso il decreto e gli atti del procedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ha esaminato l’istanza cautelare alla luce dei parametri di cui all’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Sotto il primo profilo, il Collegio ha ritenuto che le allegazioni difensive non risultassero, prima facie, idonee a superare l’esito degli accertamenti analitici compiuti dall’Amministrazione.
In particolare, il giudice amministrativo ha valorizzato la sequenza probatoria documentale: il test tossicologico di primo livello, eseguito in data 3 ottobre 2024 presso il laboratorio dell’Amministrazione, aveva rilevato la positività ai cannabinoidi nel campione urinario prelevato al ricorrente; il successivo referto di controanalisi del 24 ottobre 2024, emesso dal Laboratorio Analisi dell’ASL competente, aveva confermato la positività per presenza di THCCOOH, principale metabolita dei cannabinoidi, in concentrazione superiore al valore soglia di 15 ng/ml.
A fronte di tale quadro analitico, le deduzioni di parte ricorrente non sono state ritenute sufficienti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, a inficiare l’attendibilità degli esiti laboratoristici. Il Collegio ha pertanto escluso il ricorrere dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, respingendo la domanda di sospensione.
Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerata la peculiarità della vicenda. L’ordinanza dispone inoltre, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE n. 2016/679, l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente a tutela della sua dignità.
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Nota della Redazione
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