Sopravvenuto difetto di interesse: dichiarata improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Sardegna n. 134 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso determina la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in ossequio al principio dispositivo. L’esito in rito del contenzioso, dipendente da una circostanza sopravvenuta non imputabile alle parti, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica, titolare di una concessione su un compendio immobiliare di proprietà della Provincia di Sassari, ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione ha inserito il bene nel piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2022-2024, nonché il successivo bando di asta pubblica e gli atti conseguenti.
La ricorrente ha dedotto la lesione della propria posizione di concessionaria, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati nella parte in cui il compendio concesso era stato destinato alla vendita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato in data 27 novembre 2025, la parte ricorrente aveva dichiarato, per il tramite del proprio difensore, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame.
Tale dichiarazione, espressiva del principio dispositivo, non ha lasciato margine di valutazione: il giudice non può esaminare nel merito un ricorso del quale la stessa parte interessata abbia dichiarato di non avere più interesse alla definizione. La circostanza sopravvenuta ha pertanto determinato la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che l’esito in rito del contenzioso, legato a un evento sopravvenuto e non imputabile alle parti, giustificasse l’integrale compensazione, in deroga al criterio generale della soccombenza.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con spese compensate e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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