Ottemperanza per Carta docente: nomina commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Sardegna n. 117 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, deve nominare un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico, già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza e tiene conto della serialità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Un docente, già ricorrente vittorioso davanti al Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, aveva ottenuto una sentenza che riconosceva il suo diritto a fruire del beneficio economico della “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 500,00. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante il giudicato, l’Amministrazione aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguita la condanna relativa al capitale. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha rilevato che l’Amministrazione, pur avendo dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non aveva fornito utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. La parziale ottemperanza, limitata alle sole spese legali, non era sufficiente a integrare l’esecuzione del giudicato, che riguardava anche il riconoscimento del capitale.
Il Collegio ha pertanto ritenuto fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nella figura del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro Dirigente dell’Ufficio. Per l’adempimento è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Quanto al compenso, il giudice ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario ad acta, in coerenza con la natura dell’incarico svolto.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
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Nota della Redazione
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