Accordo sulla sopravvenuta carenza di interesse: ricorso dichiarato improcedibile (TAR Sardegna n. 103 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, concordata dalle parti in sede di udienza, determina la dichiarazione di improcedibilità del giudizio ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con conseguente compensazione delle spese di lite. La pronuncia assume natura meramente processuale e non decide nel merito la controversia.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’amministrazione aveva rigettato la domanda di sanatoria presentata ai sensi della normativa in materia di immigrazione. Il ricorso, proposto dinanzi al TAR Sardegna, era volto all’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura, mentre il Ministero dell’Interno – U.T.G., Sportello Unico Questura, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026, il ricorrente e le amministrazioni resistenti hanno concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, richiedendo congiuntamente la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha ritenuto di aderire alla richiesta delle parti, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., norma che configura la sopravvenuta carenza di interesse come causa di improcedibilità del ricorso.
La decisione si fonda sull’accertamento della cessazione dell’interesse alla decisione nel corso del giudizio, evenienza che rende la controversia priva di oggetto attuale. Il Collegio espressamente richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quale fondamento del potere di dichiarare l’improcedibilità.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione in conformità alla richiesta concorde delle parti, come consentito dall’art. 85, comma 9, c.p.a. che disciplina le ipotesi di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Infine, il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, in considerazione della natura della controversia in materia di immigrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.