Inammissibile per tardività la contestazione di scelte discrezionali non impugnate tempestivamente (TAR Sardegna n. 12 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, il ricorso avverso una procedura di affidamento in concessione di un bene pubblico è inammissibile laddove la contestazione investa scelte amministrative di natura ampliamente discrezionale, già oggetto di un atto di indirizzo del Consiglio comunale non tempestivamente impugnato dall’interessato. La mancata impugnazione dell’atto presupposto, divenuto ormai definitivo, determina l’improcedibilità della domanda cautelare fondata su censure che avrebbero dovuto essere proposte nei termini di legge avverso il provvedimento a monte.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dei lavori di ampliamento e completamento e della successiva gestione di un impianto sportivo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2021 e dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023. Il ricorrente, proprietario di un’area confermine, impugnava la determinazione e gli atti presupposti, chiedendo la sospensione cautelare della procedura.
Il ricorrente contestava, in particolare, la deliberazione del Consiglio comunale che aveva dichiarato il pubblico interesse sulla proposta presentata da un’associazione sportiva dilettantistica, nonché gli atti di indirizzo con cui era stata modificata la destinazione d’uso dell’area standard oggetto di concessione. La domanda cautelare si fondava sull’illegittimità delle scelte amministrative riguardanti l’utilizzo dell’area, asseritamente lesive degli interessi dei proprietari confinanti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, nella fase cautelare propria del giudizio, ha ritenuto che il ricorso non apparisse suscettibile di accoglimento. La censura proposta si fondava, infatti, sulla contestazione di scelte amministrative ampiamente discrezionali in ordine all’utilizzo dell’area controversa, sulle quali il Consiglio comunale aveva già dettato precise linee di indirizzo con la deliberazione 30 dicembre 2022, n. 81.
La deliberazione consiliare n. 81 del 2022, che aveva approvato l’atto di indirizzo per la concessione e valorizzazione dell’area, risultava incompatibile con l’interesse sostanziale del ricorrente. Tale atto, tuttavia, non era stato tempestivamente impugnato dall’interessato, che solo successivamente aveva dedotto censure avverso gli atti applicativi e consequenziali.
Il Collegio ha pertanto evidenziato come le contestazioni mosse dal ricorrente avrebbero dovuto essere proposte nei termini decadenziali avverso il provvedimento presupposto, ormai divenuto inoppugnabile. La mancata impugnazione della deliberazione consiliare ha determinato la cristallizzazione delle scelte amministrative in essa contenute, rendendo inammissibile la domanda cautelare proposta avverso gli atti successivi che di quella deliberazione costituivano attuazione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della presente fase del giudizio, trattandosi di valutazioni proprie della fase incidentale che non pregiudicano l’esame del merito della controversia.
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Nota della Redazione
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