Competenza territoriale per lotti e trattazione del merito ex art. 55 c.p.a. (TAR Sardegna n. 9 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di gara suddivisa in lotti non ha carattere unitario, ma si articola in una pluralità di procedure di gara, ciascuna avente ad oggetto l’affidamento del singolo lotto. Ne consegue che la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui si esplica l’oggetto del contratto riferito al singolo lotto contestato, e non già con riguardo alla sede della stazione appaltante o alla efficacia dell’atto su tutto il territorio nazionale. L’eccezione di incompetenza territoriale fondata sulla natura unitaria della gara è pertanto infondata e deve essere rigettata. In presenza di un’istanza cautelare, il giudice può disporre la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sin d’ora l’udienza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, parte di un raggruppamento, ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Ministero della Difesa per l’affidamento di un accordo quadro quadriennale per il servizio di vettovagliamento, suddiviso in 16 lotti geografici, relativamente al lotto n. 14 “Sardegna”, del valore di € 49.049.719,73.
Con il ricorso, la società ha contestato l’aggiudicazione del lotto in favore della controinteressata, impugnando il decreto di aggiudicazione, i verbali di gara e la graduatoria, deducendo plurimi vizi di legittimità. Il Ministero della Difesa ha tuttavia eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna, ritenendo la competenza del TAR Lazio, sia in ragione dell’impugnazione del disciplinare di gara, sia per la pretesa natura unitaria della procedura a livello nazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato l’eccezione, richiamando il più recente orientamento del Consiglio di Stato. Secondo tale indirizzo, la procedura di gara suddivisa in lotti non costituisce una procedura unica ma plurima, poiché ciascun lotto dà luogo a un’autonoma gara finalizzata all’aggiudicazione di un distinto contratto. La possibilità di aggiudicare autonomamente i singoli lotti è infatti incompatibile con la configurazione di una gara unitaria.
Il giudice ha evidenziato che il bando suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo, che determina l’indizione di tante gare quante sono i lotti, ciascuna delle quali si conclude con una propria aggiudicazione. La competenza territoriale si radica, pertanto, presso il TAR nel cui ambito territoriale si esplica l’oggetto del contratto riferito al singolo lotto, come nel caso di specie, in cui il servizio di vettovagliamento è relativo alla Regione Sardegna.
Quanto all’istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze rappresentate dalla ricorrente possano essere soddisfatte mediante la fissazione della trattazione del merito all’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sin d’ora l’udienza del 18 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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