Dehors e pericolum in mora: il TAR Sardegna nega la cautela per l’adeguamento biennale (TAR Sardegna n. 6 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare, la previsione di un termine di adeguamento delle strutture esistenti alle nuove disposizioni regolamentari esclude la sussistenza del periculum in mora, poiché non è ravvisabile un danno grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio di merito. La concessione della misura cautelare è subordinata alla dimostrazione di un pregiudizio attuale e non meramente ipotetico, derivante dalla perdurante efficacia della disciplina impugnata, che non può ritenersi sussistente quando l’Amministrazione ha accordato un arco temporale congruo per conformarsi alle nuove prescrizioni. La valutazione del fumus boni juris risulta assorbita dalla verifica della sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile.
Il Fatto
Le società ricorrenti, tutte esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno impugnato la Deliberazione del Consiglio Comunale di Oristano n. 54 dell’11.09.2025, con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per l’installazione dei Dehors. L’impugnazione riguardava, in particolare, l’intero regolamento e le disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, e all’art. 19, ritenute lesive delle proprie attività commerciali, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Le ricorrenti hanno proposto anche domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione della misura invocata. Il Collegio ha osservato come il gravato provvedimento assegni un termine di due anni per l’adeguamento delle strutture esistenti alle nuove disposizioni regolamentari, circostanza che ha assunto rilievo decisivo nella valutazione del rischio di pregiudizio lamentato.
La previsione di un arco temporale biennale è stata considerata dal Collegio tale da escludere che, nelle more della definizione del giudizio di merito, possa configurarsi un danno grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia della disciplina introdotta. I giudici hanno inoltre evidenziato che la norma impugnata preclude soltanto l’installazione dei dehors in modalità strutturata di tipo 2, non impedendo quindi l’esercizio dell’attività con le altre tipologie consentite.
La valutazione del periculum in mora è stata pertanto ritenuta assorbente rispetto all’esame del fumus boni juris. La natura regolamentare del provvedimento e la previsione di un termine di adeguamento hanno condotto il Tribunale a escludere la necessità della tutela interinale. Conclusivamente, il TAR ha respinto la proposta istanza cautelare e ha compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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