Inefficace la rinuncia del Commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza (TAR Abruzzo n. 587 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico di Commissario ad acta non rientra nella libera disponibilità del soggetto designato, costituendo un dovere d’ufficio direttamente connesso alla posizione organicamente ricoperta. Ne consegue che la rinuncia presentata dal commissario è inefficace, potendo egli esclusivamente rappresentare le ragioni del presunto impedimento e domandare al giudice la propria sostituzione, la cui decisione spetta comunque al Tribunale. La circostanza che il Commissario, nella sua veste istituzionale, non disponga di capitoli di spesa dedicati è irrilevante, poiché egli opera quale ausiliario del giudice all’interno dell’Amministrazione, utilizzando le risorse dell’ufficio presso cui è chiamato a insediarsi.
Il Fatto
Una docente, vincitrice di concorso per la classe di concorso “A023”, otteneva dalla Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito con decorrenza dal 1° settembre 2023. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, che accoglieva il ricorso ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato e nominando quale Commissario ad acta il Direttore Generale della “Direzione Generale per il personale scolastico”.
Con successiva nota, il Commissario ad acta nominato rinunciava all’incarico, sostenendo che la Direzione da lui diretta non avesse competenza in materia di ottemperanza alle sentenze concernenti il diritto all’assunzione a tempo indeterminato del personale scolastico e indicando quali soggetti funzionalmente competenti le istituzioni scolastiche e gli uffici territoriali del Ministero.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Abruzzo ha dichiarato la rinuncia inefficace, richiamando il principio per cui lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta non è rimesso alla libera scelta del designato, costituendo un dovere d’ufficio connesso alla posizione rivestita. Il soggetto può al massimo rappresentare le ragioni del presunto impedimento, ma la decisione sulla eventuale sostituzione spetta esclusivamente al giudice.
Il Collegio ha, inoltre, rilevato che la nota del Direttore evidenzia una carente comprensione dell’incarico conferito. Il Commissario opera, infatti, quale ausiliario del giudice dell’ottemperanza e si inserisce nell’ufficio competente dell’Amministrazione in veste di soggetto esterno che adotta i provvedimenti che l’Amministrazione non ha adottato pur essendovi tenuta. Di conseguenza, le risorse necessarie sono quelle dell’ufficio amministrativo presso cui il commissario deve operare, rendendo irrilevante la circostanza che la sua Direzione non disponga di capitoli di spesa dedicati.
Il Tribunale ha, infine, confermato l’incarico in capo al Direttore Generale della Direzione per il personale scolastico, sottolineando che la scelta era stata operata, per ragioni di rispetto istituzionale ed efficacia, individuando un soggetto interno all’Amministrazione e già conoscitore dei relativi procedimenti, e ha sollecitato la conclusione dell’incarico.
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Nota della Redazione
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