Ottemperanza dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 577 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, attestata dal ricorrente con apposita memoria, determina la cessazione dell’interesse alla decisione e impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito della fase.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, che aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto fatto valere nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorso era stato notificato alla parte resistente, come disposto dal Tribunale con propria ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha rilevato che, con memoria depositata nelle more del giudizio, la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo preso atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione resistente.
Il giudice ha pertanto ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile, in applicazione del principio per cui la cessazione della materia del contendere, conseguente all’integrale soddisfazione della pretesa azionata, priva di oggetto il giudizio di ottemperanza, il cui scopo è unicamente quello di ottenere l’esecuzione del giudicato.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione dell’esito in rito della fase e della condotta processuale delle parti, che avevano reso possibile la definizione del giudizio senza necessità di un accertamento nel merito.
La decisione conferma il carattere funzionale del giudizio di ottemperanza, diretto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, e la sua naturale estinzione allorché l’amministrazione dia piena esecuzione al provvedimento giurisdizionale azionato.
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Nota della Redazione
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