Sospensione del decreto di revoca della protezione internazionale per difetto di istruttoria (TAR Abruzzo n. 217 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di revoca della protezione internazionale non può fondarsi su un automatismo decisionale ancorato alla sola comunicazione di interruzione del programma di integrazione da parte dell’ente gestore. L’Amministrazione è tenuta a svolgere una istruttoria autonoma e a ponderare gli indici di inserimento socio-lavorativo — rapporto di lavoro, contratto di locazione, formazione professionale — che l’art. 18, comma 5, T.U. Imm. impone di valutare. Il mancato rispetto di tale obbligo istruttorio e la lesione del diritto di difesa derivante da una comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 inviata presso un luogo dal quale il soggetto è già stato allontanato integrano i presupposti per la sospensione cautelare del provvedimento ai fini del riesame.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di protezione internazionale, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione — sul presupposto della comunicazione di interruzione del programma di integrazione da parte dell’ente gestore — disponeva la revoca dello status. Nel ricorso veniva altresì chiesta la sospensione dell’efficacia del decreto, deducendo che il provvedimento fosse stato adottato senza una valutazione concreta della propria situazione personale e lavorativa. L’interessato rappresentava di aver instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di aver stipulato un contratto di locazione, elementi idonei a dimostrare un radicamento socio-lavorativo nel territorio.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso suscettibile di accoglimento, rilevando che il decreto impugnato ha operato un automatismo decisionale: il rigetto risulta ancorato esclusivamente alla comunicazione di interruzione del programma, senza che l’Amministrazione abbia svolto quell’istruttoria autonoma già imposta dalla giurisprudenza del medesimo TAR con la sentenza n. 24/2012.
Il Collegio ha evidenziato come l’art. 18, comma 5, T.U. Imm. imponga di ponderare specifici indici di inserimento socio-lavorativo — tra cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto di locazione e la formazione professionale — che nel caso di specie non sono stati considerati. Tale omissione configura un vizio di istruttoria che inficia la legittimità del provvedimento di revoca.
Ulteriore profilo di censura è stato individuato nella violazione del diritto di difesa: la comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 è stata infatti inviata presso la Cooperativa quando il ricorrente era già stato allontanato, precludendogli di fatto la possibilità di presentare osservazioni e di rappresentare all’Amministrazione gli elementi a proprio favore.
Alla luce di tali rilievi, il TAR ha ritenuto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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