La perdita del grado per rimozione non richiede la pluralità di assunzioni di stupefacenti (TAR Abruzzo n. 572 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione adottata nei confronti di un ufficiale della Guardia di Finanza può essere legittimamente disposta anche in presenza di un unico e singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti e di alcool. La valutazione di proporzionalità della sanzione non è ancorata alla pluralità o alla reiterazione delle condotte, ma alla loro gravità concreta e al loro contrasto con i doveri istituzionali del militare. Tale giudizio assume particolare rigore quando il soggetto rivesta le funzioni di ufficiale di polizia tributaria e di polizia giudiziaria, essendo doveroso attendersi un comportamento pienamente consono allo status ricoperto. La dichiarazione testimoniale prodotta solo in sede giudiziale e non nel procedimento disciplinare o penale non può incidere sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
Un ispettore della Guardia di Finanza è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in sella ad una bicicletta elettrica. Gli accertamenti tossicologici espletati in ospedale hanno rilevato un notevole tasso alcolemico e la positività ai cannabinoidi e agli oppiacei. Il militare è stato segnalato all’autorità giudiziaria e, a seguito di decreto penale di condanna, il procedimento penale si è concluso con l’estinzione dei reati per l’esito positivo della messa alla prova. In parallelo è stato avviato il procedimento disciplinare, all’esito del quale l’Amministrazione ha disposto la rimozione del grado, iscrivendo il militare nel ruolo dei militari di truppa. Il provvedimento è stato impugnato, deducendo la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, l’inconsapevolezza dell’assunzione delle sostanze stupefacenti e l’episodicità della condotta. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la condotta posta a fondamento del provvedimento impugnato comprende non solo l’assunzione di sostanze stupefacenti ma anche quella di alcool, circostanza rimasta incontestata e per la quale non è sostenibile l’inconsapevolezza dedotta per gli stupefacenti. La Corte ritiene quindi che il fatto sia pienamente provato.
La sentenza valuta la proporzionalità della sanzione alla luce delle funzioni svolte dal militare, qualificato come ufficiale di polizia tributaria e di polizia giudiziaria. L’Amministrazione ha adeguatamente motivato il provvedimento richiamando il ruolo apicale rivestito nel comparto ispettori e i circa venticinque anni di servizio, elementi che rendevano il soggetto pienamente consapevole del carattere antigiuridico della propria condotta. La Corte giudica condivisibile l’argomentazione per cui la mancata produzione di controanalisi non consentiva di escludere l’abitualità della condotta.
Il Tribunale ritiene logico e congruo anche il richiamo alla versione dei fatti fornita dal ricorrente: la permanenza in un contesto in cui era presente l’uso di sostanze stupefacenti sarebbe grave in re ipsa per il ruolo e il grado rivestiti, imponendo al militare di esercitare ogni forma di contrasto e repressione. La mancata presentazione di una relazione di servizio o di una querela rispetto all’asserita inconsapevole assunzione è valorizzata come indice di non credibilità della ricostruzione difensiva.
Il Collegio afferma che la sanzione più grave può essere legittimamente disposta anche in presenza di un solo comportamento contestato, quando questo sia particolarmente grave e in frontale contrasto con i doveri del Corpo. Il criterio da applicare non è quello della progressione sanzionatoria ma quello della soglia, segnata dalla violazione del giuramento, oltre la quale scatta la massima sanzione disciplinare. La dichiarazione testimoniale prodotta solo nel giudizio e non nei procedimenti penale o disciplinare è ritenuta irrilevante.
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Nota della Redazione
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