Annullamento d’ufficio per dichiarazioni false e autotutela doverosa (TAR Abruzzo n. 567 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo ampliativo conseguito sulla base di dichiarazioni false o mendaci del richiedente, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, dovendosi intendere la locuzione “possono” come mera proiezione del potere oltre il limite temporale e non come facoltà di scelta in ordine all’annullamento. In assenza di un affidamento legittimo tutelabile, l’annullamento costituisce espressione di autotutela doverosa, non sindacabile sotto il profilo della proporzionalità, non potendo trovare applicazione l’istituto della convalida, che presuppone un bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato. Ne consegue che l’ordine di demolizione dell’opera realizzata in assenza di titolo, a seguito dell’annullamento con effetto retroattivo, è atto dovuto ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di imprenditore agricolo, aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio rurale su terreni di cui era affittuario, sulla base di dichiarazioni rivelatesi non veritiere. A seguito di un giudizio civile, definito con sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, era stato accertato il contenuto mendace di tali dichiarazioni. Il Comune, quindi, aveva adottato il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio, con contestuale ordinanza di demolizione dell’immobile.
I ricorrenti impugnavano il provvedimento, deducendo la violazione del termine perentorio di dodici mesi per l’esercizio dell’autotutela e il difetto di proporzionalità, nonché la mancata limitazione dell’ordine demolitorio alle sole difformità. Con motivi aggiunti, veniva impugnato anche il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, volta a ottenere la sanatoria di un progetto di demolizione parziale delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto la tesi dei ricorrenti circa la natura perentoria del termine per l’annullamento d’ufficio. Ha chiarito che la scadenza del termine di cui all’art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241/1990 risponde all’esigenza di tutelare l’affidamento del destinatario. Tale affidamento non può configurarsi allorché il provvedimento sia stato conseguito mediante dichiarazioni false, atteso che in questa ipotesi non sussiste alcun interesse privato meritevole di bilanciamento con l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo.
Il giudice ha quindi interpretato il disposto del comma 2-bis come attributivo di un potere che, una volta accertata la condotta fraudolenta, si trasforma in un vero e proprio dovere di annullamento. L’autotutela, in tali circostanze, è definita doverosa e sottratta a qualsiasi valutazione di proporzionalità volta a preservare, anche parzialmente, gli effetti del provvedimento illegittimo. La pretesa di conservare gli effetti favorevoli presupporrebbe, infatti, la possibilità di emendare i vizi dell’atto tramite la convalida, istituto che richiede un affidamento tutelabile, qui insussistente.
Con specifico riferimento alla materia edilizia, il Collegio ha richiamato l’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, che configura un’ipotesi speciale di convalida del permesso di costruire illegittimo, limitata ai soli casi di vizi procedurali. Nel caso di specie, i vizi sono stati qualificati come intrinseci, in quanto l’intervento realizzato – un fabbricato a uso residenziale – è risultato incompatibile con la normativa urbanistica vigente, richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 17/2020.
Quanto all’ordine di demolizione, la Corte ha confermato la natura di atto dovuto ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (in linea con Adunanza Plenaria n. 8/2017), in quanto l’effetto retroattivo dell’annullamento fa venir meno il titolo ab origine, rendendo l’opera realizzata in assenza di un valido titolo edilizio.
In relazione al silenzio-rifiuto sull’istanza di accertamento di conformità, il Tribunale ha rilevato che il progetto presentato prevedeva la rimozione di opere incompatibili con il regime urbanistico dell’area, confermando la sussistenza di un abuso sostanziale e non meramente formale. Tale circostanza ha reso evidente la mancanza del requisito della doppia conformità, richiesto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della domanda, con conseguente doverosità del rigetto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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