La Carta del Docente spetta anche al personale precario: dichiarato in ottemperanza il giudicato del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 555 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’amministrazione soccombente è tenuta a dare esecuzione al titolo entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, decorso il quale il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi e nomina un commissario ad acta. La mancanza di fondi in bilancio non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Una docente, titolare di contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta Elettronica del Docente per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio per le annualità specificate. L’amministrazione non aveva proposto impugnazione e la sentenza era passata in giudicato, ma l’obbligo di pagamento non era stato adempiuto.
La ricorrente, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., il Collegio ha verificato che l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione. Nel caso di specie, risultavano rispettati i termini per la proposizione del ricorso e per la notifica, e il titolo giudiziale era passato in giudicato.
Il Collegio ha inoltre accertato che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il giudice ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.
In accoglimento della domanda, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. In caso di perdurante inerzia, il commissario dovrà provvedere direttamente all’esecuzione delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, con la precisazione che la carenza di fondi in bilancio non rappresenta un impedimento legittimo.
La sentenza ha infine liquidato le spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione ai procuratori antistatari, applicando la riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso riguardante la Carta del Docente.
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Nota della Redazione
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