Ottemperanza per giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta per la carta docente (TAR Abruzzo n. 552 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’Amministrazione soccombente ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo, non essendo sufficiente a tal fine la dimostrazione del pagamento delle sole spese di lite. È legittima la nomina del commissario ad acta sin dalla sentenza di accoglimento, con facoltà di delega e con l’obbligo di porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento, non costituendo l’esaurimento dei fondi di bilancio un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico su richiesta del medesimo.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto a fruire del beneficio economico della “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione nelle forme di legge, per un importo complessivo di euro 2.500,00, oltre alle spese processuali. La sentenza, non impugnata dall’Amministrazione, era passata in giudicato e, previa notifica del titolo esecutivo, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza al fine di conseguire l’attuazione del giudicato, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva per resistere, depositando documentazione comprovante però il solo pagamento delle spese legali del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la fondatezza del ricorso, verificata la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente di agire per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, e la rituale osservanza dei termini previsti dagli artt. 114, comma 1, c.p.a. e 87, comma 2, lett. d), c.p.a. Risulta, inoltre, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14 d.l. n. 669/1996, e la sentenza è passata in giudicato, come certificato in atti.
Nel merito, il TAR rileva che l’Amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato: la documentazione versata in atti dà conto unicamente del pagamento delle spese legali del giudizio a quo. La mancata allegazione dell’avvenuto adempimento comporta l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ritiene di nominare sin da ora il commissario ad acta nella persona del responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, ove decorso infruttuosamente il termine assegnato, dovrà porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione del giudicato, includendo l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento della spesa.
La pronuncia precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario ad acta attivarsi per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta del 50%, in considerazione della natura seriale del ricorso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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