L’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario obbliga il Ministero a erogare la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 551 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è proponibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, legittima la proposizione del ricorso. In caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittimo impedimento all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della “Carta Elettronica del Docente”, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015 per tre annualità, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione tramite un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.500,00.
Non avendo l’amministrazione proposto impugnazione, la sentenza era passata in giudicato. Dopo aver notificato il titolo esecutivo all’amministrazione e constatato l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza e chiedeva la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre alla nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che erano decorsi infruttuosamente i termini previsti dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm..
Quanto al termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il Collegio ne ha verificato il decorso, essendo il titolo notificato in data antecedente e non essendo stata fornita la prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha accolto la domanda di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega, che avrebbe dovuto provvedere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione nel termine di 60 giorni. Ha precisato che il commissario avrebbe dovuto porre in essere tutte le iniziative necessarie per il pagamento, inclusa l’allocazione delle somme in bilancio, essendo l’eventuale carenza di fondi non ostativa all’esecuzione.
Infine, ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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