Dichiarazione negativa del titolo di riserva e limiti al soccorso istruttorio (TAR Abruzzo n. 181 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione negativa resa dal candidato nella sezione della domanda di partecipazione dedicata al possesso di titoli di riserva costituisce un limite al soccorso istruttorio più vincolante rispetto alla clausola del bando secondo cui i titoli non espressamente dichiarati non sono presi in considerazione. L’amministrazione, a tutela della par condicio tra gli aspiranti, non è tenuta ad accogliere l’istanza di regolarizzazione della domanda presentata dopo la scadenza del termine, quando il candidato abbia espresso una volontà negativa inequivoca sul possesso del titolo. In sede cautelare, non sussiste il periculum in mora qualora l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito possa reintegrare la riserva, già compresa nel fabbisogno di personale e nel contingente dei posti da coprire per concorso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per sette posti di Assistente Amministrativo, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva previsto dall’art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. Nella domanda di partecipazione, il candidato aveva indicato l’esperienza nella sezione relativa alle esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni, ma aveva reso una dichiarazione negativa nella sezione dedicata al possesso dei titoli di riserva. L’istanza di regolarizzazione veniva respinta dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato che il bando di concorso richiedeva, ai sensi del suo art. 1, comma 2, la dichiarazione espressa del titolo di riserva, prevedendo all’art. 8, comma 3, che i titoli non dichiarati non sarebbero stati presi in considerazione. Nel caso di specie, il candidato aveva attivamente compilato la sezione dedicata ai titoli di riserva, esprimendo una dichiarazione negativa sul loro possesso.
Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione negativa costituisse un limite al soccorso istruttorio ancor più vincolante della regola generale del bando. La dichiarazione negativa non integra una mera omissione od omissione, ma una manifestazione di volontà contraria al riconoscimento del beneficio, che impedisce di attivare il meccanismo di regolarizzazione documentale. L’operato dell’amministrazione, che non ha accolto l’istanza di regolarizzazione, è apparso quindi prima facie corretto, in quanto diretto a tutelare la par condicio tra gli aspiranti.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito, osservando che l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe l’effetto di reintegrare la riserva in favore del ricorrente, trattandosi di un beneficio già compreso nel fabbisogno di personale e, quindi, nel contingente dei posti da coprire per concorso. La lesione lamentata sarebbe pertanto suscettibile di essere rimossa in via satisfattoria all’esito del giudizio di merito.
L’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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