Sospensione del recupero degli aiuti PAC per gli effetti dell’informativa antimafia sul mandante (TAR Abruzzo n. 171 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione relativa all’estensione degli effetti interdittivi dell’informativa antimafia adottata nei confronti dell’impresa mandataria anche alle imprese mandanti, e alla sua efficacia sulla revoca degli aiuti PAC, non è manifestamente infondata e richiede, per la sua rilevanza sistematica, un approfondimento nella fase di merito. Nell’ambito del giudizio cautelare, l’interesse imprenditoriale dell’impresa che ha già esercitato l’attività nelle passate stagioni, e che sarebbe gravemente pregiudicato dall’immediato recupero coattivo degli aiuti corrisposti, prevale sulla tutela dell’ordine pubblico e degli interessi finanziari dell’Unione Europea, non suscettibili di essere depotenziate dalla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, limitatamente al recupero degli aiuti PAC, sino alla trattazione del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, impugnava la nota AGEA del 18 maggio 2026 con la quale l’Agenzia aveva accertato un debito di € 102.398,64 per indebita percezione dei contributi erogati per il settore Domanda Unica (campagne 202-OMISSIS-021) e per la Misura 13 del PSR Abruzzo (campagna 2021), nonché le determinazioni del Comune di Lucoli che dichiaravano la risoluzione di diritto, ai sensi degli artt. 91, 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, dei contratti di concessione demaniale per il pascolo ovino per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati. Si costituiva in giudizio il Comune di Lucoli, mentre l’AGEA non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che le censure specificate nel ricorso, in particolare quella relativa all’estensione degli effetti interdittivi dell’informativa antimafia adottata nei confronti dell’impresa mandataria anche alle imprese mandanti, non si appalesassero come manifestamente infondate. La questione, per la sua rilevanza sistematica, è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella fase di merito.
Nel bilanciamento degli interessi coinvolti nella fattispecie, il Tribunale ha accordato prevalenza all’interesse imprenditoriale dell’impresa ricorrente, suscettibile di essere gravemente pregiudicato dall’immediato recupero coattivo degli aiuti corrisposti per le attività già esercitate nelle passate stagioni. Tale interesse è stato ritenuto prevalente rispetto alla tutela dell’ordine pubblico e degli interessi finanziari dell’Unione Europea, che non sarebbero stati depotenziate o frustrate dalla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, limitatamente al recupero degli aiuti PAC, sino alla trattazione del merito.
La domanda cautelare è stata quindi accolta e, per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia degli atti impugnati nella misura e nei limiti in cui essi integrano il presupposto della procedura di recupero coattivo degli aiuti PAC corrisposti all’impresa ricorrente. Il Collegio ha disposto la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 14 aprile 2027 e ha compensato tra le parti le spese di lite della fase, ravvisando la novità delle questioni oggetto del ricorso.
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Nota della Redazione
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