Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Abruzzo n. 520 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. In tal caso, in assenza di repliche e di diverse richieste della controparte, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Fatto
Con il ricorso introduttivo, le ricorrenti avevano impugnato il decreto del 24 marzo 2023 con cui il Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila aveva approvato la selezione per l’ammissione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea di Area Medica e di Area Sanitaria per l’anno accademico 2022/2023, nonché gli atti connessi relativi alla prova scritta della procedura selettiva svoltasi il 10 marzo 2023.
Il ricorso era stato proposto dinanzi al TAR Abruzzo, che lo aveva assegnato al relatore con decreto del 24 febbraio 2026. Con memoria depositata il 25 marzo 2026, le ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse era stata resa dalla parte ricorrente prima che la causa fosse trattenuta in decisione. In forza del principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell’azione fino a quel momento e può legittimamente manifestare la volontà di non proseguire nel giudizio.
La giurisprudenza costantemente citata dal collegio — tra cui Cons. Stato, VI, n. 5503 del 2023 e Cons. Stato, VII, n. 5159 del 2023 — conferma che, in presenza di una tale dichiarazione, il giudice non può esaminare il merito della controversia né attivarsi d’ufficio, ma deve limitarsi a prendere atto della volontà della parte e dichiarare l’improcedibilità del ricorso. L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, è rimesso alla valutazione esclusiva della parte che lo esercita.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della natura della pronuncia e dei giusti motivi ravvisati.
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Nota della Redazione
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