Ottemperanza e conversione in rito ordinario per censure non elusive del giudicato (TAR Abruzzo n. 505 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento rende improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento, che dia contezza del numero dei posti letto in cui si articola il fabbisogno regionale mediante rinvio a tabelle della programmazione sanitaria, non è elusivo del giudicato ex art. 114 cod. proc. amm., ancorché la struttura ricorrente ne contesti l’esito nel merito. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza dispone la conversione del rito da ottemperanza a ordinario per lo scrutinio delle censure di legittimità non attinenti all’esecuzione della sentenza.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, già autorizzata ed accreditata per un determinato numero di posti letto, presentava alla Regione istanza di accreditamento per ulteriori posti letto per acuti e di riabilitazione. La Regione dichiarava l’istanza improcedibile per mancanza del bando regionale. Il diniego veniva annullato dal TAR con sentenza n. 452/2024, che censurava il difetto di motivazione in ordine al fabbisogno di posti letto e ai posti assegnati alla rete pubblica. In esecuzione della sentenza, la Regione emanava un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza poi adottare il provvedimento definitivo.
A seguito dell’inerzia, la struttura proponeva ricorso per ottemperanza, e la Regione adottava infine la delibera di Giunta n. 236 del 17 aprile 2025, recante diniego dell’istanza. La società impugnava tale delibera con motivi aggiunti, deducendo, tra l’altro, l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per ottemperanza, rilevando che l’adozione della DGR n. 236/2025 aveva fatto venir meno l’inerzia contestata, spostando l’interesse della ricorrente sull’annullamento del nuovo provvedimento di diniego.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha delimitato il dictum conformativo della sentenza n. 452/2024, individuandolo esclusivamente nell’onere di motivare il diniego con la specifica indicazione del numero di posti letto del fabbisogno regionale e di quelli assegnati alla rete pubblica. Ha quindi verificato che la DGR n. 236/2025, richiamando le tabelle 15, 16, 17 e 18 e le tabelle 41, 42, 43 e 44 del Documento Tecnico approvato con la legge Regione Abruzzo n. 60/2023, aveva dato piena contezza di tali dati, sicché non sussisteva l’elusione del giudicato.
La Corte ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui le tabelle costituirebbero una mera “fotografia” dell’offerta e non l’articolazione del fabbisogno, affermando che i posti letto ivi indicati rappresentano il fabbisogno determinato a seguito della reingegnerizzazione della rete ospedaliera operata nel 2023, come confermato dalla relazione istruttoria della Regione.
Ha infine disposto la conversione del rito da ottemperanza a ordinario, limitatamente alle censure contenute nei motivi aggiunti a partire dal punto 1.7, concernenti la legittimità del diniego e l’applicabilità della normativa sopravvenuta, rimettendo la causa al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica e riservando ogni statuizione sulle spese alla sede di merito.
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Nota della Redazione
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