Rinvio della camera di consiglio per motivi aggiunti (TAR Abruzzo n. 458 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un bando di concessione, la sopravvenienza dell’atto di assegnazione delle concessioni determina la necessità di motivi aggiunti per estendere l’impugnazione all’esito procedimentale. L’istanza di differimento della camera di consiglio presentata dal ricorrente per tale finalità, in quanto funzionale alla completezza del contraddittorio e alla decisione della controversia in un’unica sede, è meritevole di accoglimento quando non sia pregiudizievole per le esigenze delle altre parti processuali.
Il Fatto
Un soggetto ha impugnato davanti al TAR Abruzzo l’avviso pubblico del 29 aprile 2026 con cui il Comune di Rivisondoli aveva indetto la procedura per la concessione dei pascoli demaniali comunali, assumendo profili di illegittimità . La questione era stata fissata per la discussione dell’istanza cautelare nella camera di consiglio del 24 giugno 2026. Nelle more, il Comune aveva adottato la determinazione n. 57 del 12 maggio 2026, con la quale le concessioni pascolive per la stagione 2026 erano state assegnate.
La Motivazione del Collegio
All’udienza camerale il difensore della parte ricorrente ha chiesto il differimento della discussione cautelare per poter notificare motivi aggiunti avverso la determinazione di assegnazione delle concessioni, sopravvenuta dopo la notifica del ricorso principale. La richiesta era finalizzata a evitare che il giudizio cautelare si svolgesse su un quadro procedimentale incompleto, non ancora esteso all’atto conclusivo del procedimento amministrativo impugnato.
Il Collegio ha ritenuto l’istanza fondata e meritevole di accoglimento, disponendo il rinvio della causa alla camera di consiglio del 30 luglio 2026. La pronuncia si inserisce nella dinamica propria del processo amministrativo cautelare, in cui la tecnica dei motivi aggiunti risponde all’esigenza di adeguare la domanda agli atti sopravvenienti emessi dall’amministrazione nel corso del giudizio, consentendo al giudice di valutare la fondatezza della pretesa avendo riguardo all’intera sequenza procedimentale.
La decisione non comporta alcuna statuizione nel merito della controversia, né anticipa la valutazione delle prospettate illegittimità: si limita a garantire la pienezza del contraddittorio e l’effettività della tutela cautelare, evitando che un’eventuale pronuncia possa risultare parziale rispetto alla situazione amministrativa ormai consolidatasi con l’atto di assegnazione.
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Nota della Redazione
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