Rinuncia all’istanza cautelare e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 163 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo cautelare la rinuncia all’istanza di sospensione, dichiarata dalla parte ricorrente in udienza, determina la presa d’atto da parte del Tribunale e la compensazione delle spese della fase incidentale, senza necessità di pronuncia nel merito della controversia. L’ordinanza che prende atto della rinuncia conclude la fase cautelare e deve essere eseguita dall’Amministrazione, con comunicazione alle parti a cura della segreteria.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’attività di sala da ballo con annessa somministrazione di alimenti e bevande, aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la sospensione immediata dell’attività fino all’accertamento del completo ripristino delle condizioni di sicurezza certificate dalla Commissione Comunale di Vigilanza. Erano stati impugnati altresì, per quanto occorra, il provvedimento di sospensione del Certificato di Prevenzione Incendi emanato dal Comando dei Vigili del Fuoco e la nota SUAP che qualificava la struttura come allestimento temporaneo e stagionale, con richiesta di risarcimento danni.
Nella camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, la difesa della società ricorrente ha dichiarato la volontà di rinunciare alla richiesta misura cautelare. Il Comune resistente e le Amministrazioni statali si erano costituiti in giudizio; gli altri soggetti intimati non avevano invece presentato costituzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel dare atto della dichiarazione resa in udienza, ha ritenuto di prendere atto della rinuncia all’istanza cautelare proposta incidentalmente nel corso del giudizio. La pronuncia assume così un contenuto meramente processuale, limitandosi a registrare la volontà della parte ricorrente di non coltivare la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Quanto al regolamento delle spese della fase cautelare, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, in considerazione della particolare natura della definizione del procedimento incidentale e dell’assenza di una soccombenza sostanziale accertata. La scelta di compensare, piuttosto che condannare la parte rinunciante, riflette la valutazione discrezionale del giudice amministrativo nella fase incidentale.
L’ordinanza, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., è stata depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà alla comunicazione alle parti. L’esecuzione dell’ordinanza è affidata all’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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