Silenzio-inadempimento sulla rimodulazione dei posti letto e termine per provvedere (TAR Abruzzo n. 453 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione dell’offerta ospedaliera del privato accreditato prevista dal piano di riordino della rete ospedaliera regionale è attività doverosa la cui tempistica è determinata dagli atti di programmazione, non dalla mera istanza del privato, salvo che l’amministrazione non si sia vincolata a un termine specifico. L’inerzia dell’amministrazione sugli adempimenti prodromici e funzionali alla rimodulazione stessa, puntualmente scadenzati da un successivo atto di programmazione, integra gli estremi del silenzio-inadempimento, sicché il giudice amministrativo ordina di provvedere e, in caso di perdurante inerzia, dispone la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Una casa di cura privata, titolare di posti letto in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale, presentava alla Regione un’istanza per la riconversione dei posti letto per acuti, a seguito della richiesta della stessa Regione di presentare proposte in vista della rimodulazione dell’offerta ospedaliera programmata dalla legge regionale. Lamentando il mancato riscontro alla propria istanza, la struttura proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Regione, chiedendo che fosse ordinato di provvedere.
Nel corso del giudizio la Regione approvava il Programma Operativo per il triennio successivo, fissando specifici termini per l’adozione di atti prodromici alla revisione della rete ospedaliera e alla rimodulazione dell’offerta del privato accreditato. Scaduti anche tali termini senza che la Regione avesse adottato gli atti previsti, la ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo il perdurante inadempimento e chiedendo nuovamente la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che il ricorso per motivi aggiunti non determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo, attesa la diversità dell’oggetto delle rispettive domande: nel primo si censura l’inerzia sulla singola istanza di rimodulazione, nel secondo l’inerzia sugli adempimenti scadenzati dal Programma Operativo.
Quanto al ricorso introduttivo, il Tribunale l’ha respinto, osservando che il documento di programmazione approvato con la legge regionale aveva ancorato l’avvio della rimodulazione dell’offerta ospedaliera del privato accreditato al generico “periodo di vigenza del piano”, senza sollecitare specifiche richieste di riconversione né vincolarsi a un termine diverso. La nota con cui la Regione comunicava i dati del monitoraggio non poteva pertanto essere interpretata come atto che avvii un subprocedimento con termine proprio. Ne consegue che non può configurarsi l’inadempimento per la mancata risposta all’istanza, non essendo scaduto il termine di vigenza del piano, termine che la ricorrente non aveva dedotto essere spirato né aveva impugnato.
Diversa conclusione è stata raggiunta in relazione ai motivi aggiunti. Il Programma Operativo approvato con successiva delibera di Giunta aveva, infatti, specificato i termini entro cui adottare gli atti funzionali alla revisione della rete, quali l’elaborazione del report di monitoraggio dei dati di attività e la trasmissione della proposta programmatica per il riallineamento delle discipline in esubero agli standard del decreto ministeriale. Si tratta di adempimenti che, pur non avendo efficacia direttamente conformativa della posizione della struttura accreditata, sono prodromici e condizionano la rimodulazione dell’offerta ospedaliera privata.
Poiché, alla data di presentazione dei motivi aggiunti, i termini risultavano scaduti senza che la Regione avesse adottato gli atti in questione, il Tribunale ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento. Ha conseguentemente ordinato alla Regione di provvedere all’elaborazione degli atti nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta su istanza di parte.
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Nota della Redazione
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