Acquisti gratuiti ex art. 31, comma 3, DPR 380/2001 nel limite del decuplo (TAR Abruzzo n. 448 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, il legislatore individua un duplice parametro: da un lato un criterio funzionale legato all’estensione dell’area necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti, dall’altro un limite quantitativo invalicabile ancorato alla superficie utile del manufatto abusivo (mai eccedente il decuplo). L’Amministrazione esercita una discrezionalità tecnica che deve muoversi nel perimetro tra i due parametri, restando legittimo il provvedimento che acquisisca un’area inferiore al limite massimo del decuplo. Ai fini del calcolo della superficie utile è computabile anche il piano seminterrato, ove i vani abbiano altezza interna superiore a m 2,50 come previsto dal Regolamento edilizio comunale. L’eventuale illegittimità dell’atto regolamentare che definisce i criteri applicativi non si riflette automaticamente sull’atto applicativo conforme alla disciplina primaria.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune dell’Aquila, aveva realizzato all’indomani del sisma del 2009 un manufatto abitativo qualificato come costruzione provvisoria ai sensi di una delibera consiliare. Accertata la mancanza dei requisiti dimensionali e tipologici previsti dalla normativa emergenziale, il Comune aveva ingiunto la demolizione con ordinanza; all’inottemperanza era seguito il provvedimento di acquisizione gratuita di una porzione del fondo, disposto ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.
Avverso tale atto la ricorrente ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l’applicazione automatica del parametro del decuplo quale misura dell’acquisizione e non quale limite massimo, nonché l’omessa verifica dell’estensione dell’area strettamente necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto alla censura centrale, il Tribunale ha osservato che la norma invocata stabilisce che, decorso inutilmente il termine assegnato con l’ordinanza di demolizione, il bene abusivo e l’area di sedime — nonché quella ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe — sono acquisiti di diritto, precisando che l’area complessivamente acquisita non può eccedere dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata. Il legislatore avrebbe quindi individuato due parametri: uno funzionale, legato all’estensione dell’area necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche, e uno quantitativo invalicabile, ancorato alla superficie utile. L’Amministrazione è chiamata a operare all’interno di tale perimetro normativo, esercitando una discrezionalità tecnica confinata dal rispetto del tetto massimo legale.
Nel caso di specie, il provvedimento è stato ritenuto conforme perché il Comune ha acquisito una superficie di mq 1.140, ampiamente inferiore al limite massimo risultante dal decuplo della superficie utile del manufatto, pari ad almeno mq 188. Il Tribunale ha inoltre chiarito che la superficie utile è stata correttamente determinata includendo il piano seminterrato, computabile ai sensi del Regolamento edilizio comunale quando i vani abbiano altezza interna superiore a m 2,50: nel caso, l’altezza di m 2,85 soddisfa il requisito. Ne è derivata l’esclusione dell’assunto per cui il Comune avrebbe illegittimamente assunto a parametro l’intera superficie del manufatto.
Quanto all’omessa valutazione dell’area necessaria, dagli atti è emerso che l’Amministrazione ha consapevolmente contenuto l’acquisizione entro una porzione del fondo inferiore a quella astrattamente acquisibile, adottando un criterio applicativo della sanzione sostanzialmente favorevole alla ricorrente. La legittimità dell’opzione è stata rafforzata dalla circostanza che l’area risulta in larga parte non edificabile, gravata da vincoli di rispetto autostradale e destinata per la restante porzione a verde privato. Le censure avverso la delibera di Giunta comunale richiamata sono state invece ritenute non decisive: il provvedimento impugnato trova fondamento immediato nella normativa statale primaria e l’eventuale illegittimità dell’atto regolamentare non si riflette automaticamente sull’atto applicativo conforme ai limiti e alle finalità della disciplina.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.