Necessario il previo annullamento in autotutela del titolo edilizio prima dell’ordinanza di demolizione (TAR Abruzzo n. 447 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non può legittimamente adottare un’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in base a un titolo edilizio espresso e ancora efficace senza aver previamente rimosso tale titolo mediante l’esercizio del potere di autotutela, con le garanzie procedimentali di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. La contraddittorietà tra il provvedimento repressivo e il titolo rilasciato dal medesimo ente, non annullato né revocato, integra un difetto di istruttoria e motivazione, oltre che una violazione della sequenza procedimentale necessaria all’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia. Il principio, affermato per la DIA consolidatasi per silenzio-assenso, trova applicazione a maggior ragione quando il titolo consista in un provvedimento espresso di assenso conclusivo della Conferenza di servizi, che sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in L’Aquila su cui insiste il proprio complesso alberghiero, aveva installato, secondo i criteri della delibera di G.C. n. 58/2009, tre manufatti in legno ad uso abitativo in favore di altrettanti nuclei familiari rimasti senza abitazione dopo il sisma del 2009. Rientrata nella disponibilità dei manufatti, la società presentava istanza per un progetto di demolizione e ricostruzione con ricollocazione delle strutture in altra area del medesimo complesso, assentito dal Comune con il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi n. 65 del 30 aprile 2025.
Dato avvio ai lavori il 21 maggio 2025, la società riceveva, con notifica del 7 gennaio 2026, tre ordinanze di demolizione e ripristino, datate 31 luglio 2025, fondate sulla presunta difformità dei manufatti rispetto ai criteri della delibera n. 58/2009 e sull’avvenuto riacquisto dell’agibilità delle abitazioni originarie da parte delle utilizzatrici. Le ordinanze non contenevano alcun riferimento al titolo autorizzativo rilasciato due mesi prima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via prioritaria il motivo di ricorso incentrato sulla contraddittorietà tra le ordinanze demolitorie e il provvedimento conclusivo n. 65/2025, ritenendolo assorbente rispetto alle ulteriori censure, tutte riconducibili al genus dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. È emerso in modo inequivocabile che il titolo, ancora vigente ed efficace, prevedeva espressamente la rimozione dei tre manufatti e la loro ricollocazione nell’ambito del progetto di ampliamento della struttura ricettiva, con sostituzione ad ogni effetto di tutti gli atti di assenso.
La decisione richiama il principio, ribadito dal Consiglio di Stato, secondo cui l’amministrazione non può emettere un ordine di demolizione senza aver previamente rimosso gli effetti del titolo consolidato mediante l’attivazione del procedimento di autotutela disciplinato dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Tale principio, affermato per la denuncia di inizio attività consolidatasi per decorso del termine, trova applicazione a maggior ragione nell’ipotesi in cui il titolo sia costituito da un provvedimento espresso di assenso, quale il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi.
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che è illegittima l’ordinanza di demolizione che presupponga l’assenza del titolo quando la stessa amministrazione abbia rilasciato concessioni edilizie valide ed efficaci, non annullate né divenute inefficaci, che autorizzano la realizzazione delle opere contestate. Nel caso di specie, le ordinanze del 31 luglio 2025, successive di oltre due mesi al rilascio del titolo, erano motivate esclusivamente sulla difformità dei manufatti rispetto ai criteri della delibera n. 58/2009 e sul riacquisto dell’agibilità, senza dare conto del titolo rilasciato né delle sue conseguenze giuridiche.
La mancata attivazione dell’autotutela prima dell’adozione delle ordinanze determina l’illegittimità dei provvedimenti repressivi per violazione della sequenza procedimentale necessaria all’esercizio dei poteri in materia edilizia, per violazione del principio di non contraddittorietà dell’azione amministrativa e per difetto di istruttoria e motivazione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento delle ordinanze n. 15/2025, n. 16/2025 e n. 17/2025, salva ogni determinazione successiva dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.