Rifacimento del tetto e necessità della SCIA edilizia per interventi su parti strutturali (TAR Abruzzo n. 435 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione integrale del manto di copertura di un edificio, comprensiva degli elementi strutturali quali travi di sostegno e loro intersezioni, configura un intervento di manutenzione straordinaria riguardante le parti strutturali dell’immobile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001. Per tale tipologia di intervento, l’art. 22 del medesimo decreto richiede la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), non essendo sufficiente una mera comunicazione di inizio lavori. La qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria su parti strutturali comporta, altresì, la necessità dell’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 94-bis, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 e della normativa regionale di riferimento. Resta irrilevante la causale dell’intervento (eventi calamitosi o rimozione volontaria) ai fini della verifica della consistenza dell’opera realizzata e del conseguente titolo abilitativo richiesto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel Comune di Pacentro, impugnava l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Amministrazione comunale gli aveva intimato la presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria minima di Euro 526,00, per l’esecuzione di lavori di “rifacimento totale del tetto di copertura, chiusura di porta comunicante e allargamento della porta d’ingresso” realizzati in assenza di adeguato titolo abilitativo.
Il ricorrente sosteneva di aver provveduto al ripristino della copertura in legno, crollata parzialmente a seguito di precipitazioni nevose, previa presentazione di una comunicazione di inizio lavori. L’Amministrazione, all’esito di sopralluoghi effettuati dalla Polizia municipale, contestava la totale demolizione del manto di copertura anche negli elementi portanti, con conseguente necessità di SCIA edilizia ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e di autorizzazione sismica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo l’orientamento già espresso in sede cautelare. Quanto alla regolarità dei sopralluoghi, il Collegio ha rilevato come risulti provata per tabulas la legittimità degli accertamenti svolti dalla Polizia municipale, non emergendo alcun accesso arbitrario nella proprietà del ricorrente, e come la documentazione fotografica dimostri la disponibilità del proprietario a consentire le verifiche.
Sul profilo centrale della qualificazione giuridica dell’intervento, il Tribunale ha osservato come le opere eseguite abbiano comportato la modifica dei prospetti e l’intervento su parti strutturali dell’edificio. Il rifacimento integrale della copertura, comprensivo delle travi di sostegno e delle loro intersezioni, non può infatti essere ricondotto alla mera manutenzione ordinaria o alla sostituzione di elementi ammalorati, come dichiarato nella CIL presentata dal ricorrente.
Tale intervento, rientrando nella categoria delle riparazioni e degli interventi locali sulle costruzioni esistenti di cui all’art. 94-bis, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, richiede la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto, nonché il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica prevista dalla normativa regionale.
Il Collegio ha inoltre precisato che la causale dell’intervento, sia essa legata a precipitazioni nevose o alla rimozione volontaria della copertura, risulta irrilevante ai fini della verifica della consistenza dell’opera e del titolo abilitativo necessario, essendo dirimente unicamente la natura delle opere realizzate. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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