Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto: condizioni e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 422 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, postula la sussistenza di tre presupposti: il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice, che la ricorrente può provare anche mediante allegazione, superabile solo da una costituzione dell’ente che dimostri l’avvenuto pagamento; l’efficacia di giudicato del titolo, acquisita con la declaratoria di esecutorietà; l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, condizione di procedibilità dell’azione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo deve ordinare l’esecuzione e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario dell’Aquila, non opposto e dichiarato esecutivo, aveva notificato il titolo all’ente debitore, un Consorzio di bonifica, che non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Dopo l’inutile decorso del termine di legge, la società ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’ente intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati tutti i presupposti richiesti dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, il collegio ha ravvisato il perdurante inadempimento dell’amministrazione: la ricorrente aveva assolto all’onere probatorio allegando la circostanza del mancato pagamento, mentre l’ente, non costituendosi, non aveva fornito prova dell’avvenuto adempimento.
In secondo luogo, è stata riconosciuta l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo, in quanto non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo. Infine, il giudice ha verificato il perfezionamento della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consistente nel decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’indirizzo PEC dell’ente, risultante dall’attestazione di consegna prodotta in giudizio.
Il TAR ha quindi ordinato all’ente di dare esecuzione al titolo nel termine di trenta giorni, affermando l’obbligo di pagamento. Per garantire l’effettività della tutela, ha nominato sin d’ora, su istanza di parte, il Prefetto dell’Aquila quale commissario ad acta, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto in sostituzione dell’amministrazione in caso di ulteriore inutile decorso del termine, a spese dell’ente inadempiente. Il Consorzio è stato altresì condannato alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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